Torniamo sui casi di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, con particolare focus sull’evasione IVA: questa volta per l’acquisto di autovetture da società cartiere.
La Corte di Cassazione fa il punto sulle operazioni soggettivamente inesistenti, a seguito di un accertamento operato dall’Ufficio, fondato su una verifica fiscale, da cui era emerso l’acquisto di autovetture presso società rivelatesi cartiere o comunque partecipi, quali “filtro”, di meccanismi riconducibili alle cd. “frodi carosello”.
Operazioni soggettivamente inesistenti e società cartiere: le contestazioni del Fisco
Nella illustrazione dei motivi la difesa dell’Amministrazione finanziaria si sofferma su quelli che reputa gli errori commessi dal giudice d’appello nel negare le responsabilità della società, con specifico riguardo alla consapevolezza della frode, che, quanto all’onere probatorio dell’Ufficio, non può basarsi su prove certe, ma solo su presunzioni che avvalorino il sospetto del coinvolgimento – quanto meno colposo – del contribuente, su cui poi grava la controprova.
Per le Entrate, la Commissione regionale, non differenziando l’esame dei rapporti intrattenuti dalla contribuente con società cd. “filtro” e con società cd. “cartiere”, ed attribuendo valore assorbente ad elementi di riscontro, di per sé poco significativi nell’escludere responsabilità della verificata, ha violato la normativa ed i principi di diritto applicabili in materia.
Inoltre, denuncia che nella valutazione del quadro istruttorio il giudice di appello non ha operato un sindacato prima analitico degli elementi indiziari allegati al processo e poi complessivo, per riscontrarne la concordanza.
I principi espressi dalla Corte di Cassazione sulle operazioni soggettivamente inesistenti IVA
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e ai fini Iva:
“quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a tale tipo di operazioni, incombe sulla stessa l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l’operazione si sia inserita in una evasione d’imposta.
A tal fine deve dim