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Aumentano le ritenute d’acconto per bonifici parlanti e broker assicurativi
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La legge di bilancio 2024 contiene al suo interno una serie di misure sulle ritenute che, pur non costituendo un vero e proprio incremento dell’imposizione, determineranno, di fatto, una riduzione della liquidità per le imprese.
A tal proposito, per ridurre gli effetti negativi delle predette misure, le imprese saranno di fatto obbligate ad utilizzare di più, rispetto al passato, la compensazione tra crediti e debiti tributari.
In caso di superamento della soglia del limite di 5.000 euro sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità con un incremento indiretto dei costi a carico dell’impresa.
Gli aumenti delle ritenute nella Legge di Bilancio per il 2024
L’art. 23 della Legge di Bilancio del 2024 prevede, per talune operazioni, l’incremento delle ritenute operate a titolo di acconto.
La rubrica è “Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti”.
Bonifici parlanti: la ritenuta sale all’11%
Il primo comma della disposizione in commento prevede l’incremento della ritenuta a titolo di acconto dall’8 all’11 per cento per i bonifici “parlanti” nell’ipotesi di interventi edilizi che danno origine alle detrazioni fiscali.
Si tratta, come detto, di una ritenuta a titolo di acconto che non rappresenta un vero e proprio incremento del livello di imposizione.
Tuttavia, si determinerà una riduzione della liquidità e tale circostanza, unitamente al “depotenziamento” graduale dei bonus, genererà non pochi problemi nel settore dell’edilizia.
Broker assicurativi: nasce una nuova ritenuta
La Manovra economica 2024 non si limita, però, ad incrementare l’aliquota delle ritenute.
Infatti, per talune specifiche prestazioni prevede l’introduzione dell’obbligo di operare la ritenuta a titolo di acconto.
Si tratta di una novità assoluta che determinerà una contrazione della liquidità per le imprese interessate.
Il legislatore interviene direttamente sul testo dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale disciplina l’applicazione della ritenuta di acconto sulle provvigioni percepite dagli agenti e rappresentanti di commercio.
Fino ad oggi le provvigioni percepite dai broker e dagli agenti assicurativi sono espressamente escluse dall’obbligo, a carico del committente, di operare la ritenuta di acconto nella misura corrispondente all’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, quindi nella misura del 23 per cento.
Ora, invece, la legge di bilancio, intervenendo sul citato art. 25-bis, “cancella” la predetta esclusione con decorrenza dal 1° aprile del 2024.
Pertanto, le provvigioni corrisposte con decorrenza dalla predetta data, indipendentemente dalla data di maturazione delle stesse, saranno soggette all’applicazione della predetta ritenuta a titolo di acconto.
La ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento, quindi non assumerà alcun rilevo il periodo di maturazione della provvigione.
Tale compenso è soggetto alla nuova ritenuta a condizione di essere corrisposto dal 1° aprile 2024 in avanti.
La ritenuta del 23 per cento si applicherà, però, su una base imponibile “ridotta” secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 25 – bis citato.
Tale disposizione prevede che:
“La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni”.
Esempio
Si consideri, ad esempio, il caso di una società che esercita l’attività di broker assicurativo i cui ricavi da provvigioni sono pari a 6 milioni di euro.
Se la società si avvale in via continuativa dell’opera di lavoratori dipendenti, la base di calcolo della ritenuta sarà pari a 1.200.000,00 euro.
La ritenuta del 23 per cento ammonterebbe in tale ipotesi a 276.000 euro.
Ipotizzando che la società abbia prodotto nello stesso anno un imponibile fiscale di 500.000 euro, determinerà l’Ires dovuta nella misura pari al 24 per cento, quindi per un importo di 120.000 euro.
Non considerando, per esigenze di semplificazione, gli acconti dovuti per l’anno successivo, né l’Irap e scomputando le ritenute subite, residuerà un credito pari a 156.000 che potrà essere utilizzato in compensazione “orizzontale” con le ritenute da versare mensilmente per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori e i professionisti.
In questo caso il credito derivante dall’applicazione risulterà integralmente assorbito pur richiedendo l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.
A cura di Nicola Forte
Lunedì 6 novembre 2023