A cura Dott. Andrea Magagnoli – Con gli schemi di decreti delegati emanati ieri, si estende il regime dell’adempimento collaborativo: vediamo come funziona, le novità in arrivo e le ipotesi di riduzione ed azzeramento delle sanzioni tributarie per i soggetti aderenti.
Rafforzato ed oggetto di numerose modifiche è l’istituto dell’adempimento collaborativo che trova una nuova fisionomia nelle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo che oggetto di esame ieri da parte del Consiglio dei Ministri.
Come noto, l’azione del Governo trova il proprio fondamento nella legge 9 Agosto 2023 n. 111 contenente la delega all’esecutivo per la revisione del sistema tributario.
Il nuovo adempimento collaborativo
L’attribuzione del potere di modificare l’istituto dell’adempimento collaborativo trova la propria collocazione all’interno dell’art 17. comma 1, lett. G, n.1, che indica criteri e principi direttivi che sostituiranno le direttrici dei futuri decreti delegati.
Le nuove norme ne potenziano l’operatività favorendone l’applicazione nel corso delle attività dell’amministrazione finanziaria volta ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi tributari.
Ricordiamo che l’istituto dell’adempimento collaborativo ha fatto ingresso nel nostro ordinamento attraverso il d.lgs. 5 Agosto 2015 n. 128 rubricato ”Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in attuazione degli articoli 2,6 e 8 della legge 11 Marzo 2014 n . 23”.
Si tratta di un istituto di impronta moderna e che svolge la funzione di instaurare un rapporto collaborativo tra amministrazione e contribuente, al fine di aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
Ma vediamo alcune modifiche apportate con le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.
Come cambia l’adempimento collaborativo con la Riforma tributaria?
Lo schema di decreto si preoccupa di individuare i requisiti dei soggetti deputati alla certificazione del sistema di controllo, gestione, rilevazione, misurazione del rischio.
Tale compito infatti non potrà che essere affidato a soggetti dotati di particolari competenze e che dovranno necessariamente venire scelti tra gli iscritti all’albo degli avvocati od a quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Se questi sono i requisiti fondamentali che devono essere posseduti dal soggetto che procede alla certificazione non bisogna tuttavia dimenticare la presenza di una norma ulteriore diretta a delineare la caratteristiche che debbono essere possedute dal professionista che proceda alla certificazione.
Lo schema di decreto prevede infatti la futura emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia sentiti gli Ordini professionali contenente la disciplina organica dei requisiti che debbono essere posseduti da coloro che provvedono alla certificazione.
Ad una successiva regolamentazione è lasciata altresì la disciplina delle modalità di regolamentazione della regolarizzazione del contribuente nei confronti dell’amministrazione qualora egli si sia comunque conformata alle prescrizioni da quest’ultima impartite.
Circa gli aspetti temporali deve essere segnalata la presenza di una disposizione che prevede la superfluità delle redazione del sistema di certificazione per coloro che siano stati ammessi all’adempimento collaborativo in data antecedente a quella di entrata in vigore delle nuove norme.
Di futura regolamentazione attraverso un decreto del Ministro dell’Economia e della Finanze saranno altresì le condizioni necessarie per la regolarizzazione della posizione del contribuente che si sia conformato alle indicazioni dell’amministrazione.
La possibile esenzione e riduzione delle sanzioni tributarie
A favore del contribuente vanno alcune disposizioni in materia di applicazione della sanzioni amministrative previste per le violazioni alla normativa tributaria.
E’ prevista infatti attraverso un apposita disposizione l’esenzione del contribuente dall’applicazione delle sanzioni amministrative nel caso in cui egli abbia prima delle presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali comunichi all’agenzia della entrate in modo esauriente i rischi fiscali.
Se questo è un caso di esenzione totale dall’applicazione di sanzioni lo schema di decreto legislativo contiene un ipotesi in cui si assista ad una semplice riduzione dell’importo delle sanzioni qualora infatti il rischio fiscale presenti una entità ridotta o comunque non significativa l’importo delle sanzioni applicabili sarà ridotto della metà e comunque non potrà in ogni caso superare il minimo edittale.
Anche per i periodi antecedenti all’accesso nel regime…
Ulteriore caso di riduzione alla metà dell’importo della sanzione riguarda i casi di rischio fiscale realizzatisi in periodi d’ imposta antecedenti alla data dell’ammissione al regime. In tale caso infatti il contribuente che non abbia avuto notizie di ispezioni accessi o verifiche potrà effettuare la comunicazione all’amministrazione così da potere godere del beneficio di cui sopra.
A cura Andrea Magagnoli
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