La legislazione sui titolari effettivi di imprese ha ricevuto l’ultimo tassello per essere operativa. Il suo obiettivo è quello di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Ritengo che questo provvedimento provochi un aggravio di lavoro per le imprese e per i professionisti, ma estremamente necessario ed utile per la collettività, non solo nazionale.
La prima scadenza è come noto fissata al prossimo 11 dicembre 2023.
Argomenti trattati:
- La definizione di titolare effettivo
- L'obbligo di comunicazione della titolarità effettiva
- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
- La sospensione, per l’avvocato, della verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
- L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
- Gli obblighi del cliente
- L’adeguata verifica della clientela: misure semplificate
- L’adeguata verifica della clientela: misure rafforzate
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Titolari effettivi di imprese: la definizione
L’art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Trattasi del Decreto antiriciclaggio - per comodità di qui in avanti D.Lgs.), definisce, per titolare effettivo, la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.
L’art. 1, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell’11 marzo 2022, n. 55 (Di seguito D.M.), offre le altre definizioni:
- titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica: trattasi della persona fisica o delle persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta, in base all’art. 20, del D.Lgs.:
- comma 2, la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente: se detenuta da una persona fisica, costituisce indizio di proprietà diretta; se posseduta attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, costituisce indizio di proprietà indiretta;
- comma 3, quando l'accertamento dell'assetto proprietario non permette di individuare con sicurezza la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima ipotesi, è attribuibile il controllo dello stesso ente in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti utili per svolgere un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che permettono l’esercizio di un'influenza dominante;
- comma 2, la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente: se detenuta da una persona fisica, costituisce indizio di proprietà diretta; se posseduta attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, costituisce indizio di proprietà indiretta;
- titolari effettivi delle persone giuridiche private (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361): sono i seguenti soggetti individuati dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs.:
- fondatori, ove in vita;
- beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Nota. Si deve evidenziare che, nel caso in cui l'applicazione dei criteri riportati in precedenza non permetta di individuare senza alcun dubbio uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo deve ricercarsi nella persona fisica o nelle persone fisiche titolari, in base ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente differente dalla persona fisica.
- fondatori, ove in vita;
- titolare effettivo di trust (L. 16 ottobre 1989, n. 364) e di istituti giuridici affini (In base all’art. 22, comma 5-bis, del D.Lgs., si considerano istituti giuridici affini al trust “gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”) è il soggetto individuato dall'art. 22, comma 5, primo periodo, del D.Lgs.: sia i fiduciari di trust espressi che le persone che esercitano di