Analizziamo le norme che regolano gli obblighi di comunicazione del titolari effettivi delle società al nuovo Registro tenuto presso le Camere di Commercio. Puntiamo il mouse su come va ricostruita la titolarità effettiva di impresa e come tale dato sia fondamentale per la corretta gestione degli obblighi antiriciclaggio.
La legislazione sui titolari effettivi di imprese ha ricevuto l’ultimo tassello per essere operativa. Il suo obiettivo è quello di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Ritengo che questo provvedimento provochi un aggravio di lavoro per le imprese e per i professionisti, ma estremamente necessario ed utile per la collettività, non solo nazionale.
La prima scadenza è come noto fissata al prossimo 11 dicembre 2023.
Argomenti trattati:
- La definizione di titolare effettivo
- L’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva
- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
- La sospensione, per l’avvocato, della verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo
- L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
- Gli obblighi del cliente
- L’adeguata verifica della clientela: misure semplificate
- L’adeguata verifica della clientela: misure rafforzate
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Titolari effettivi di imprese: la definizione
L’art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Trattasi del Decreto antiriciclaggio – per comodità di qui in avanti D.Lgs.), definisce, per titolare effettivo, la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
L’art. 1, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’11 marzo 2022, n. 55 (Di seguito D.M.), offre le altre definizioni:
- titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica: trattasi della persona fisica o delle persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta, in base all’art. 20, del D.Lgs.:
- comma 2, la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente: se detenuta da una persona fisica, costituisce indizio di proprietà diretta; se posseduta attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, costituisce indizio di proprietà indiretta;
- comma 3, quando l’accertamento dell’assetto proprietario non permette di individuare con sicurezza la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima ipotesi, è attribuibile il controllo dello stesso ente in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti utili per svolgere un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che permettono l’esercizio di un’influenza dominante;
- comma 2, la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente: se detenuta da una persona fisica, costituisce indizio di proprietà diretta; se posseduta attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, costituisce indizio di proprietà indiretta;
- titolari effettivi delle persone giuridiche private (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361): sono i seguenti soggetti individuati dall’art. 20, comma 4, del D.Lgs.:
- fondatori, ove in vita;
- beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Nota. Si deve evidenziare che, nel caso in cui l’applicazione dei criteri riportati in precedenza non permetta di individuare senza alcun dubbio uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo deve ricercarsi nella persona fisica o nelle persone fisiche titolari, in base ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente differente dalla persona fisica.
- fondatori, ove in vita;
- titolare effettivo di trust (L. 16 ottobre 1989, n. 364) e di istituti giuridici affini (In base all’art. 22, comma 5-bis, del D.Lgs., si considerano istituti giuridici affini al trust “gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”) è il soggetto individuato dall’art. 22, comma 5, primo periodo, del D.Lgs.: sia i fiduciari di trust espressi che le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio d