Si analizza il regime fiscale ai fini Iva di una società semplice che concede in locazione un fabbricato (nel caso, un immobile strumentale) ad un soggetto estero (poniamo ad esempio svizzero).
Come noto, per l’applicazione dell’Iva occorre che sussistano i requisiti oggettivo (articoli 2 e 3, Dpr 633/1972), soggettivo (articoli 4 e 5, Dpr 633/1972), temporale (articoli 6, 6-bis e 6-ter, Dpr 633/1972) e territoriale (articoli 7 e seguenti, Dpr 633/1972) previsti per detta materia.
Il requisito oggettivo non lo consideriamo in questa sede, poiché ai fini Iva la locazione è attività oggettivamente rilevante ai fini di detta imposta (le operazioni si qualificano come prestazione di servizi, ai sensi del comma 2 del menzionato articolo 3, Dpr 633/1972.
Né consideriamo il requisito temporale, giacché diamo per scontato che si verifichi regolarmente l’incasso del canone. In tal senso si è espressa la Cass. nn. 21621/2015 e 13209/2009. Di diverso avviso la C.T.R. di Catanzaro, sentenza n. 416/2017, secondo la quale i canoni rilevano ai fini Iva indipendentemente dall’incasso, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, ultimo periodo, Dpr 633/1972 (le prestazioni “indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese s