Restituzione di finanziamenti ai soci: errori da non commettere

di Fabio Balestra

Pubblicato il 12 ottobre 2023

La restituzione dei finanziamenti soci deve essere gestita con la massima attenzione perchè si potrebbero commettere errori che a loro volta potrebbero portare conseguenze anche gravi.

finanziamenti sociI soci possono effettuare versamenti a favore della società a vario titolo, qui se ne individuano due grandi macroclassi: i versamenti in conto capitale e i versamenti a titolo di finanziamento

Tuttavia può accadere che tali somme vengano restituite ai soci per diverse motivazioni; tali rimborsi devono essere gestiti con grande oculatezza perché in una situazione di squilibrio finanziario una semplice restituzione può fare sorgere una fattispecie penale quale la bancarotta preferenziale o la bancarotta fraudolenta.

Tanto più delicata appare la gestione di tale rimborso se ci si trova in società familiari dove non sempre è chiara la distinzione fra patrimonio personale e patrimonio aziendale.

Certo è che la disamina costante degli adeguati assetti contabili e amministrativi può rappresentare uno strumento di controllo e sensibilizzazione dell’imprenditore sul tema.

 

Tipologie di apporti dei soci alla società

Si propone di seguito una breve disamina delle tipologie più diffuse di versamenti effettuati dai soci a favore della società al fine di delinearne i connotati essenziali.

 

Versamento a titolo di finanziamento

I prestiti dei soci si presumono come fruttiferi di interesse (almeno pari al tasso legale) e comportano una restituzione del denaro salvo che non sia formalmente ed espressamente deliberato che gli stessi hanno natura di finanziamenti infruttiferi.

Il ricorso al prestito soci è soggetto alle limitazioni previste dal C.I.C.R. nella deliberazione 19 luglio 2005, n. 1058

In particolare, viene precisato che le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, purché:

  • tale facoltà sia prevista nello statuto;
     
  • i soci finanziatori detengano almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
     
  • i soci finanziatori siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.


A differenza dei versamenti eseguiti a vario titolo dai soci nei confronti della società che non producono interessi e non sono più esigibili dal socio, il finanziamento (fruttifero o infruttifero) è un vero e proprio credito del socio verso la società, che dovrà essere restituito ad una dat