I famigerati adeguati assetti

In cosa consistono gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili? Proviamo a dare una risposta semplice ai dubbi che assillano tanti imprenditori e consulenti sulla gestione di questa nuova situazione che riteniamo non debba essere vista come un mero nuovo adempimento ma uno strumento di gestione per aiutare la crescita dell’azienda.

Il tema degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili è da mesi al centro del dibattito di aziendalisti e giuristi dato l’impatto della nuova normativa sulla gestione dell’azienda.

 

Adeguati assetti: la genesi normativa

adeguati assettiTra le principali introdotte dal DLgs. 83/2022, che ha modificato ed integrato il DLgs. 14/2019 recante il Codice della crisi d’impresa e  dell’insolvenza, emerge la nuova disciplina sull’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (art. 3 del DLgs. Codice della Crisi e Insolvenza).

All’art. 2086 Codice Civile (la cui rubrica è stata ora modificata in “Gestione dell’impresa”) è stato inserito il comma 2, ai sensi del quale l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:

  • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
     
  • attivarsi “senza indugio” per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

È stato allargato, quindi, a tutti gli imprenditori operanti in forma societaria o collettiva l’obbligo di dotarsi di adeguanti assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

 

Gli obblighi dell’imprenditore individuale

Si ricordi, inoltre, che il novellato art. 3 comma 1 del C.C.I.I. prevede l’obbligo per l’imprenditore individuale di adottare

«misure» idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

Tra le novità introdotte, è stata anche rivista la definizione  di stato di crisi:

lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (l’art. 2 comma 1 lett. a) del C.C.I.I.).

Per il presupposto di continuità aziendale, invece, si continua a fare riferimento al principio di revisione ISA 570 Italia, il quale presuppone:

  • la sostenibilità dei debiti per almeno i 12 mesi successivi;
     
  • l’assenza di significative incertezze che potrebbero rendere il debito insostenibile.

La finalità degli adeguati assetti

L’art. 3 comma 3 del C.C.I.I. precisa come le “misure” e gli “assetti” di cui sopra debbano consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale “o” economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
     
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi, rilevare l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies comma 1 del DLgs. 14/2019, in tema di “Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati”;
     
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13 co. 2 del DLgs. 14/2019. 

 

Gli assetti coinvolti: organizzativo, amministrativo e contabile

Poiché la norma non fornisce alcuna definizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, né specifica le caratteristiche che devono avere ai fini della loro adeguatezza, un utile supporto, in tal senso, viene fornito dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, attualmente in aggiornamento.

 

Adeguati assetti organizzativi

Per assetto organizzativo si intende il preciso e dettagliato sistema di funzioni, poteri, deleghe di firma, procedure e processi decisionali in cui viene strutturata internamente la società, idoneo ad individuare con chiarezza compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione sociale.

Un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale:

  1. organizzazione gerarchica;
     
  2. redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dell’amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
     
  3. sussistenza di procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
     
  4. esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
     
  5. presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione.

 

Adeguato assetto amministrativo contabile

  • Per assetto amministrativo si intende l’insieme di procedure interne finalizzate ad assicurare un corretto ed ordinato svolgimento dell’attività aziendale e delle fasi di cui è composta;
     
  • per assetto contabile si intende l’insieme delle procedure finalizzate ad una corretta rilevazione dei fatti contabili.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

  1. la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
     
  2. la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
     
  3. e la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio.

Gli assetti amministrativi e contabili consentono di determinare e verificare, a livello previsionale e/o consuntivo, l’andamento della gestione e i risultati dalla stessa prodotti in termini economico-finanziari, favorendo la tempestiva rilevazione di situazione di crisi e perdita di continuità aziendale.

Anche l’adeguatezza degli assetti amministrativo  e contabile deve essere misurata in relazione alla natura dell’attività esercitata e alle dimensioni dell’impresa: le società, pertanto, sono tenute a dotarsi di procedure che siano proporzionate alle caratteristiche, alla complessità dell’attività svolta e alle dimensioni dell’impresa.

L’assetto amministrativo comprende i sistemi di pianificazione e controllo, che andranno adattati tenendo anche conto delle diverse dimensioni delle aziende. In quelle di piccole o micro dimensioni, prive di sistemi previsionali articolati, potrebbe essere sufficiente l’introduzione di sistemi di controllo con solo un’analisi di tipo consuntivo, se ritenuta idonea a fornire utili indicazioni per monitorare e orientare la gestione, introducendo comunque indicatori che possano evidenziare la mancanza di condizione di equilibrio.

In generale, quindi, gli amministratori dovranno sistematicamente fare ricorso a strumenti di gestione aziendale quali ad esempio:

  • la predisposizione di situazioni contabili periodiche, con relativa analisi reddituale e finanziaria;
     
  • budget previsionali su base annuale e mensile;
     
  • business plan pluriennali;
     
  • rendiconti finanziari;
     
  • analisi periodico dello stato complessivo dei crediti  e  gestione delle attività di sollecito e recupero;
     
  • monitoraggio costante dello stato dei debiti, con evidenza di quelli che in particolare possono far scattare gli obblighi di segnalazione o che possono rappresentare segnali di allarme.

Emersione dei segnali della crisi

Qualora dal monitoraggio costante della situazione economica e finanziaria dell’impresa emergano segnali di crisi, l’organo amministrativo – e l’imprenditore individuale – dovranno attivarsi immediatamente, senza alcun indugio, per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, in modo tale da consentire all’impresa in difficoltà di ristrutturarsi prima che la crisi diventi conclamata, evitando situazioni di insolvenza.

 

NdR: potrebbe interessarti anche: Dal controllo di gestione agli adeguati assetti

 

A cura di Alessandro Scaranello

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