Analizziamo il caso di omessa presentazione del Quadro RW per un contribuente che detiene disponibilità finanziarie all’estero e dichiara la residenza fiscale in Spagna. Come va correttamente identificata la residenza fiscale di una persona fisica? Fino a che punto conta l’iscrizione all’AIRE? Cosa altro occorre attenzionare?
Il caso: omessa compilazione quadro RW per conti a San Marino e Lussemburgo e residenza fiscale
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28072 del 5/10/2023, è tornata sul concetto di residenza fiscale, chiarendone i presupposti.
Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni per gli anni 2007 e 2008 ed avverso gli avvisi di accertamento Irpef, per gli stessi anni, con i quali l’Ufficio aveva sanzionato e recuperato le maggiori imposte in relazione all’omessa compilazione del quadro RW delle dichiarazioni dei redditi in ordine a:
- un trasferimento e giacenza nella Repubblica di San Marino di attività finanziarie per un importo di più di 4 milioni di euro;
- giacenza nel Granducato del Lussemburgo di attività finanziarie per più di 7 milioni di euro.
Il contribuente affermava di essere stato residente, sotto il profilo fiscale, in Spagna in entrambi gli anni di imposta e di avere ivi assolto i propri debiti tributari, per cui chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva limitatamente all’anno d’imposta 2008, ritenendo invece non dimostrato l’assunto del