Il caso tipo è quello in cui finanziamento viene ritenuto simulato dal Fisco e riqualificato come ricavi in nero non contabilizzati.
I finanziamenti soci[1] non provati possono indurre gli Uffici a trasformarli, legittimamente, in ricavi non contabilizzati?
Il giudice una volta accertata la sussistenza di elementi precisi, gravi e concordanti in grado di far presumere la natura simulata dei versamenti operati dai soci, quindi la loro reale natura di utili della società precedentemente sottratti a imposizione, deve far gravare l’onere di provare il contrario al contribuente?
E’ onere della società provare anche la effettiva provenienza del denaro oggetto dei finanziamenti dei soci, in particolare dando prova che gli stessi avevano la disponibilità finanziaria sufficiente per eseguire i finanziamenti, producendo idonea documentazione al fine di contrastare la valenza presuntiva degli elementi, parimenti indiziari ma di segno opposto offerti dall’Agenzia delle Entrate?
È la stessa società a dover dimostrare la ragionevolezza del finanziamento a fronte delle necessità della società e, quindi, la sua convenienza quale utile alternativa al ricorso al credito bancario, nonché dar prova che i soci avessero la disponibilità finanziaria sufficiente per eseguire i finanziamenti?
Nell’ambito dei finanziamenti effettuati dai soci alle società, le delibere assembleari o lo scambio di corrispondenza sono documenti necessari per dimostrare la natura dei finanziamenti ed escludere la qualificazione degli stessi come ricavi occulti?
La legittimità del finanziamento soci
La legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco[2], richiede la regolarità formale[3] delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo; diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi immissione in azienda di utili occulti.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
Vicenda processuale: finanziamenti soci simulati e ricavi occulti
Una società ha proposto ricorso introduttivo contro l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2007 con il quale erano individuati ricavi non dichiarati per euro 825.000,00 in quanto contabilmente occultati da parte dei soci che avevano simulato una serie di loro finanziamenti alla società.
Il giudice del gravame ha rigettato l’impugnazione dell’Amministrazione Finanziaria ritenendo l’atto impugnato non fondato su elementi certi ma solo su marcati profili di sospetto rilevabili nel comportamento dei soci e nelle circostanze riferite ai loro versamenti a favore della società, rimasti però senza adegua