Attenzione ai casi di presa visione in ritardo delle fatture elettroniche: si rischia la perdita del diritto alla detrazione IVA! Vediamo un recente caso oggetto di interpello, in cui un contribuente non ha ricevuto le fatture dai fornitori per mancato caricamento del proprio codice SDI sul portale Fatture e Corrispettivi
Qualora un soggetto non riceva fatture elettroniche di acquisto da parte di fornitori per un mero errore nella comunicazione del codice destinatario sul portale Fatture e Corrispettivi, la data di ricezione della fattura deve intendersi dalla data di presa visione della fattura.
Ora analizziamo il caso di presa visione tardiva delle fatture elettroniche…
La mancata tempestività nell’esercizio di questa attività impedisce al soggetto negligente di esercitare il diritto a detrazione dell’Iva relativa alle fatture elettroniche “non pervenute”.
L’Agenzia puntando sul comportamento “arbitrario” del contribuente nega in questo modo qualsiasi modalità di recupero dell’imposta.
Presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA: cenni
L’art. 19 comma 1, D.P.R. n. 633/72 dispone che:
“Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
La norma appena citata ed oggi attualmente in vigore, è il risultato di una modifica voluta dal D.L. n. 50/2017 che (con decorrenza dall’1.1.2017) ha ridotto il termine entro il quale i soggetti passivi d’imposta possono detrarre l’iva.
La Direttiva n. 2006/112/CE afferma agli articoli 167 e 168 rispettivamente che