IRPEF dovuta per la locazione se contratto intestato ad un solo comproprietario

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 19 ottobre 2023

La locazione di un immobile conclusa da un solo comproprietario non legittima il Fisco a pretendere, nei confronti di quest’ultimo, l’integrale versamento del tributo fondiario, se gli altri comproprietari hanno accettato o riconosciuto il relativo contratto di locazione.
Sono tenuti al pagamento dell’imposta, in proporzione alle loro quote, anche gli altri comproprietari, in quanto effettivi percettori del reddito da locazione.

Imputazione dei redditi fondiari da locazione: ambito normativo

redditi fondiari locazioneLa disciplina tributaria riguardante i redditi fondiari derivanti dal possesso di terreni (reddito dominicale ed agrario) e di fabbricati situati nel territorio dello Stato - che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano – è contenuta negli artt. da 25 a 43, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

In particolare, il comma 1 dell’art. 26, D.P.R. n. 917/1986, individua le regole d’imputazione dei redditi fondiari che concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di:

  1. proprietà;
  2. enfiteusi;
  3. usufrutto o altro diritto reale, salvo l’ipotesi di variazioni del reddito dominicale ex art. 30, D.P.R. n. 917/86, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.

Relativamente ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento[1].

Il comma 2, dello stesso articolo disciplina le modalità di ripartizione del reddito fondiario nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso.

In questi casi il provento derivante dal possesso del bene immobile (a titolo di proprietà o di diritto reale) concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto[2].

Se il possesso dell'immobile, precisa il comma 3, del citato art. 26, D.P.R. n. 917/86 è trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo d'imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.

In sostanza, nel caso di contitolarità del diritto (ad esempio immobile di proprietà cointestato a tre fratelli) o di coesistenza di più diritti (ad esempio usufrutto per una parte e per la restante parte piena proprietà) il reddito fondiari