Sono tenuti al pagamento dell’imposta, in proporzione alle loro quote, anche gli altri comproprietari, in quanto effettivi percettori del reddito da locazione.
Imputazione dei redditi fondiari da locazione: ambito normativo
La disciplina tributaria riguardante i redditi fondiari derivanti dal possesso di terreni (reddito dominicale ed agrario) e di fabbricati situati nel territorio dello Stato - che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano – è contenuta negli artt. da 25 a 43, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
In particolare, il comma 1 dell’art. 26, D.P.R. n. 917/1986, individua le regole d’imputazione dei redditi fondiari che concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di:
- proprietà;
- enfiteusi;
- usufrutto o altro diritto reale, salvo l’ipotesi di variazioni del reddito dominicale ex art. 30, D.P.R. n. 917/86, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
Relativamente ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento[1].
Il comma 2, dello stesso articolo disciplina le modalità di ripartizione del reddito fondiario nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso.
In questi casi il provento derivante dal possesso del bene immobile (a titolo di proprietà o di diritto reale) concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto[2].
Se il possesso dell'immobile, precisa il comma 3, del citato art. 26, D.P.R. n. 917/86 è trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo d'imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.
In sostanza, nel caso di contitolarità del diritto (ad esempio immobile di proprietà cointestato a tre fratelli) o di coesistenza di più diritti (ad esempio usufrutto per una parte e per la restante parte piena proprietà) il reddito fondiari