Da quando decorre il termine per la registrazione delle fatture?

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 9 ottobre 2023

Prendendo spunto dal caso delle fatture di acquisto messe a disposizione dal fornitore e non scaricate, vediamo quali sono i termini ultimi per la registrazione delle fatture elettroniche di acquisto.

registrazione delle fattureIl caso delle fatture “messe a disposizione” (analizzato qui) si interseca con il diritto alla detrazione della relativa Iva: analizziamo un caso pratico, portato all’attenzione dell’Agenzia.

Da quando decorre il termine per la registrazione delle fatture elettroniche di acquisto?

Supponiamo che un soggetto IVA, si accorga, predisponendo la dichiarazione annuale Iva, della mancanza di alcune fatture di acquisto, e ciò in quanto in esse non era stato inserito il codice destinatario da parte del mittente.

Come è noto, in tal caso la fattura viene messa “a disposizione” del soggetto passivo nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e il fornitore ne deve dare comunicazione al cliente. In questo caso, la data di ricezione coincide con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento.

Ci si chiede però se sia legittimo esercitare il diritto alla detrazione IVA dalla data di presa visione dei documenti, se si possedeva già la copia cartacea trasmessa dai fornitori.

 

Il termine per la registrazione delle fatture: il parere del Fisco

Nella risposta ad interpello 435 di pochi giorni fa, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul caso, affermando che la detrazione dell’Iva non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che da ciò conseguirebbe un indebito rinvio del dies a quo per l’esercizio della detrazione. 

Si tratta in verità di un orientamento già espresso, nella circolare n. 1/2018, in base al quale il diritto alla detrazione nasce all’esigibilità dell’imposta, e spira alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui tale diritto è sorto

L’esercizio in cui l’imposta è esigibile, secondo la giurisprudenza comunitaria richiamata nel documento di prassi, è quello in cui ricorrono due indispensabili requisiti:

  • la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ha avuto luogo,
  • il soggetto d’imposta è “in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato”.

Il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno.

Poiché l’istante era a conoscenza del fatto che l’operazione era avvenuta, e la fattura era disponibile, essendo state ricevute le copie di cortesia delle fatture, essendo spirato il termine, viene negata la possibilità di recupero dell’IVA assolta sulle prestazioni, restando altresì esclusa la presentazione di dichiarazioni integrative a favore, possibilità prevista invece “nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture”.

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 9 Ottobre 2023