Continuiamo ad analizzare i casi in cui l’operazione di conferimento di partecipazione può generare errori e contestazioni col Fisco.
Tra gli argomenti trattati: il conferimento non proporzionale; il conferimento a pura riserva; conferimento di società di persone; implementare una holding unipersonale con il socio come amministratore unico; risolvere la creazione della holding con una cessione al nominale; creare una holding pura con una scissione mediante scorporo; ritenere che la holding sia una alternativa al trust
Proseguiamo la disamina dei 12 errori da non commettere, avviata il giorno 11 ottobre; si veda la prima parte dell’approfondimento: operazioni di conferimento di partecipazioni
…e continuiamo:
6. Il conferimento non proporzionale
Un ulteriore errore che a volte si riscontra è quello del conferimento non proporzionale. Ovviamente, è appena il caso di sottolineare come l’errore sussista nei casi in cui la scelta non sia stata consapevolmente voluta.
Il conferimento non proporzionale potrebbe emergere, ad esempio, quando due soci presentano un costo fiscalmente riconosciuto differente.
Si supponga, ad esempio, che padre e figlio siano soci al 50% di una srl nella quale hanno versato un capitale sociale di 10.000 euro.
Il costo fiscale, in prima battuta, è di € 5.000 ciascuno. Si supponga, tuttavia, che il padre abbia effettuato un finanziamento di € 5.000 a favore della società cui poi ha rinunciato.
Il suo costo fiscale risulta pari a € 10.000. In sede di conferimento della partecipazione in una holding, l’applicazione dell’art. 177 comma 2 del Tuir, porta ad imporre che l’incremento del netto sia pari al costo fiscale del socio.
In altre parole, si evita un incremento del netto inferiore al costo fiscalmente riconosciuto per evitare che l’operazione sia riqualificata dall’Agenzia nell’alveo dell’art. 9 del Tuir, ma si evita, altresì, un incremento del netto superiore al costo fiscale per evitare l’emersione di una plusvalenza soggetta alla tassazione del 26%.
L’incremento del netto dovrà quindi essere pari a € 5.000 a fronte del conferimento da parte del figlio e di € 10.000 a fronte del conferimento da parte del padre.
I 5.000 euro del figlio saranno necessariamente destinati a capitale sociale mentre i 10.000 euro del padre saranno destinati per € 5.000 a capitale sociale e per € 5.000 a mera riserva del netto.
In questo modo, la partecipazione nella holding resta al 50% in capo a ciascun socio come, effettivamente, deve essere.
Qualora il conferimento dei 10.000 euro del padre anda