La costruzione di una piscina è un intervento agevolabile col cosiddetto “bonus sud” (credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)?
Vista la costosità dell’investimento, che è quasi fondamentale per le attività ricettive e turistiche proponiamo un’attenta analisi della normativa e della prassi.
Avvicinandosi con il prossimo 31 dicembre il termine di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (cosiddetto bonus Sud), introdotto dal comma 98 e seguenti della legge n. 208/2015, potrebbe sorgere la necessità di una verifica sull’ammissibilità al bonus degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023, sia quando abbiano già formato oggetto di richiesta e fruizione, sia quando non abbiano ancora formato oggetto di richiesta:
– nel primo caso, l’esame è necessario per cercare di limitare i danni derivanti dall’utilizzo di eventuali crediti inesistenti a fronte di investimenti che l’Agenzia delle entrate può ritenere non ammissibili;
– nel secondo caso, per accedere all’agevolazione prima di perderne definitivamente il diritto.
Nell’ambito di tale attività di verifica, è stato richiesto di verificare l’ammissibilità o meno al bonus Sud dell’investimento costituito dall’ampliamento di una attività mediante la realizzazione di una piscina; la questione necessita di un esame generale della disciplina applicabile.
La disciplina del Bonus Sud
Al riguardo, si ricorda che il citato comma 98 prevede l’attribuzione del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi indicati nel successivo comma 99, destinati a strutture produttive delle zone assistite del Mezzogiorno.
Peraltro, per risultare agevolabili i beni devono essere caratterizzati da una serie di presupposti che devono coesistere; in particolare gli investimenti:
- devono essere rappresentati da beni appartenenti a particolari tipologie di cespiti;
- devono far parte di un progetto di investimento iniziale, secondo le norme comunitarie:
- per ciascuno di essi deve sussistere il requisito della strumentalità;
- per ciascuno di essi deve sussistere il requisito della novità;
- devono essere destinati a strutture produttive ubicate o da impiantare nell’ambito territoriale agevolato;
- devono essere effettuati da titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato e dal regime di determinazione del reddito.
Il presente intervento prende in considerazione, quindi, il primo di tali presupposti e cioè l’appartenenza dei beni a particolari tipologie di cespi agevolabili.
Sul concetto di “progetto di investimento iniziale”, vedi il nostro articolo “Bonus investimenti per il Mezzogiorno: contributo sull’individuazione dell’investimento iniziale e dell’investimento di sostituzione“, del 16 marzo 2018.
Tipologie di investimenti ammessi
Il comma 99 della legge n. 208/2015 specifica espressamente che sono agevolabili unicamente gli investimenti in beni strumentali nuovi rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito dalle norme comunitarie) e destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare nelle aree assistite.
Le circolari (Circolare 3 agosto 2016, n. 34/E e circolare 13 aprile 2017, n. 12/E) emesse in passato a chiarimento della disciplina in esame nulla hanno precisato circa l’individuazione delle tipologie di beni agevolabili, rimandando alla circolare n. 38/E/2008, relativa al similare credito d’imposta per degli investimenti introdotto con l’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 296/2006; l’individuazione dei beni agevolabili può quindi essere fatta con riferimento a precedenti similari agevolazioni.
In ogni caso, per una puntuale individuazione della categoria di appartenenza dei cespiti agevolabili, si può fare, anche per i soggetti in contabilità semplificata, utile riferimento al Principio contabile OIC 16 che indica cosa comprendere in ciascuna categoria degli impianti e macchinari e delle attrezzature.
Impianti e macchinari
Il Principio contabile OIC 16, comprende, tra gli impianti e i macchinari, gli impianti generici, gli impianti specifici, altri impianti diversi da questi