La Corte di cassazione ha risposto sulle conseguenze di un evento non raro nella pratica giudiziaria: cosa succede in caso di udienza da remoto in cui emergono problemi di collegamento da parte dei giudici?
Problemi di collegamento: qualora il Collegio abbia deciso la causa in camera di consiglio, il deliberato non è legittimo in quanto – per effetto del rinvio ai precedenti artt. 33 ss., contenuto nell’art. 61 D.Lgs. 546/1992 – la Commissione tributaria regionale (ora Corte di giustizia di secondo grado) tratta la causa in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Tra le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerali di cui agli artt. 33 e 34 D.Lgs. 546/1992 vi è anche quella da remoto, mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità.
Con decreto del Direttore generale del Mef dell’11.11.2020 sono state individuate le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze svolte in modalità da remoto: in particolare, tale decreto dispone che, in caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento audiovisivo, rinvia la stessa, disponendo che ne venga data comunicazione alle parti.
Problemi di collegamento durante l’udienza da remoto
La controversia: nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e di difesa
La vertenza aveva ad oggetto una pretesa tributaria, richiesta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa a maggiori dazi da applicare a determinate merci, importate in