L’udienza da remoto è una opzione da esercitarsi tramite una apposita istanza formulata da tutte le parti costituite nel processo?
Quando l’udienza si svolge da remoto, le parti sono considerate presenti e i provvedimenti s’intendono comunque assunti presso l’aula di udienza?
Riforma del processo tributario con udienze da remoto
La Legge di Riforma della Giustizia e del Processo Tributario riformula l’articolo 16, comma 4 del decreto legge n. 119/2018 che disciplina la partecipazione a distanza alle udienze in camera di consiglio e in pubblica udienza relative ad un processo tributario.
Le modifiche sono volte a facilitare il ricorso a tale forma di partecipazione alle udienze.[1]
Le disposizioni, di cui al nuovo comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge n 119/2018 convertito con modificazioni dalla legge n 136/2018, si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.
È stata pubblicata, il 1° settembre 2022 in Gazzetta Ufficiale, la Legge 31 agosto 2022, n. 130.
La riforma impatta anche su alcuni istituti tipici del processo tributario.
La predetta novella normativa, composta da otto articoli, interviene, in particolare, in materia di processo tributario.
Le novità connesse alle udienze da remoto
Tra le principali novità della predetta novella normativa occorre evidenziare una nuova disciplina per l’udienza a distanza[2] per i ricorsi notificati con decorrenza dal 1° settembre 2023 ovvero la possibilità per i contribuenti e dei loro difensori, per giudici e il personale amministrativo, per gli enti impositori e i soggetti della riscossione di partecipare alle udienze da remoto.
La Legge n. 130 del 31 agosto 2022 riformula l’articolo 16, comma 4 del decreto legge n. 119/2018 che disciplina la partecipazione a distanza alle udienze in camera di consiglio e in pubblica ud