Trasformazione agevolata in società semplice: implicazioni IVA

Analizziamo un paio di aspetti IVA nell’operazione di trasformazione agevolata in società semplice, quando sono presenti beni immobili: in quali casi l’operazione genera versamenti IVA?
Si tratta di un aspetto fondamentale che può incidere sulla decisione dei soci.

Il prossimo 30 settembre scadrà il termine per la trasformazione agevolata in società semplice, come permesso dalla ultima legge di bilancio. Queste agevolazioni hanno rilevanza ai fini delle imposte dirette e indirette, eccezion fatta per l’Iva.

 

Trasformazione agevolata in società semplice e IVA

iva trasformazione agevolata società sempliceIn una occasione precedente, ricordiamo un intervento di prassi, nel quale fu specificato che, stante l’assenza del requisito della commercialità in capo alla società semplice, la trasformazione di una società commerciale in una società semplice realizza un’ipotesi di “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”. 

Ciò si traduce, ai fini iva, all’assoggettamento a imposta dell’operazione, a meno che vi siano “beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta” (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 633/72).

Pertanto, l’operazione è esclusa da iva solo nel caso in cui si tratti di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta.

Nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto fabbricati, si applica la disciplina prevista dall’art. 10 comma 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72, vale a dire il regime naturale di esenzione IVA, fatta salva la facoltà, a determinate condizioni, per la società di optare per il regime di imponibilità nell’atto di trasferimento.

Nel caso in cui quindi il soggetto “trasformando” ha detratto integralmente l’imposta sui beni immobili, l’estromissione dei medesimi per effetto della trasformazione agevolata integra un’operazione rilevante ai fini IVA (in regime di esenzione oppure, come detto, in regime di imponibilità su eventuale opzione della società che estromette il bene).

 

Attenzione ai fabbricati ammortizzabili!

Nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto beni ammortizzabili, per i quali risulti detratta in tutto o in parte l’IVA, essa sarà rilevante ai fini Iva, fondandosi sulla realizzazione di una nuova operazione imponibile alla data della cessazione dell’attività economica.

Su quest’ultimo punto, ossia sul fondamento dell’applicazione dell’Iva, occorre evidenziare che l’operazione, così come descritta, ha rilevanza ai fini iva, a prescindere dalla ricaduta di essa nel “periodo di osservazione” di cui all’istituto della rettifica Iva.

In altre parole, esemplificando, se la trasformanda aveva detratto integralmente l’IVA sui beni oggetto di estromissione in un periodo antecedente oltre dieci anni (per i fabbricati è quello il lasso temporale su cui si applica eventualmente la rettifica) non sussiste alcun obbligo di rettifica, ma l’operazione verrà assoggettata a IVA in quanto ex se operazione rilevante (estromissione, appunto).

In tal senso, la recente risposta ad interpello n. 431/2023.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 20 settembre 2023