La presunzione di deducibilità delle spese di sponsorizzazione a favore dello sport dilettantistico

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 29 settembre 2023

Le spese di sponsorizzazione sportiva e il loro ammontare provocano spesso dubbi e contenziosi sulla loro deducibilità dal reddito d'impresa, partendo dai concetti di inerenza e congruità. Solo per lo sport dilettantistico esiste una presunzione assoluta di deducibilità da parte dello sponsor nel rispetto di alcune condizioni: vediamo quali

La disciplina fiscale in tema di spese di sponsorizzazione, trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità che rispondono alle specifiche esigenze delle compagini sportive dilettantistiche, costituisce norma speciale, destinata a derogare al regime generale di deducibilità dei costi.

Sotto tale profilo, il Legislatore, una volta dimostrata l’erogazione dei corrispettivi da parte dello sponsor e lo svolgimento di una specifica attività da parte del beneficiario, ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico

 

Il caso: la sponsorizzazione da parte di un agente e rappresentante

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26368 del 12.09.2023, ha chiarito in cosa consiste esattamente la presunzione assoluta normativamente prevista in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente, esercente attività di agente e rappresentante di carta, cartoleria e cancelleria, contro un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Irpef, Irap e detratti ai fini Iva, in riferimento a contratti di sponsorizzazione ritenuti non documentati, non congrui e comunque non inerenti all'attività di impresa svolta dal contribuente.

Il contribuente, nel proporre ricorso per cassazione, deduce