La disciplina fiscale in tema di spese di sponsorizzazione, trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità che rispondono alle specifiche esigenze delle compagini sportive dilettantistiche, costituisce norma speciale, destinata a derogare al regime generale di deducibilità dei costi.
Sotto tale profilo, il Legislatore, una volta dimostrata l’erogazione dei corrispettivi da parte dello sponsor e lo svolgimento di una specifica attività da parte del beneficiario, ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico.
Il caso: la sponsorizzazione da parte di un agente e rappresentante
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26368 del 12.09.2023, ha chiarito in cosa consiste esattamente la presunzione assoluta normativamente prevista in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente, esercente attività di agente e rappresentante di carta, cartoleria e cancelleria, contro un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Irpef, Irap e detratti ai fini Iva, in riferimento a contratti di sponsorizzazione ritenuti non documentati, non congrui e comunque non inerenti all'attività di impresa svolta dal contribuente.
Il contribuente, nel proporre ricorso per cassazione, deduce