Il caso: ricorso per Cassazione considerato troppo prolisso
La Corte di Cassazione ha chiarito quando e perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per “prolissità”.
Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di invito al pagamento del contributo unificato.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva osservato che il "reclamo avverso provvedimenti del Presidente è regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 28, che dispone che esso avvenga nelle forme di cui all'art. 20, vale a dire mediante notifica a norma dell'art. 16, commi 2 e 3".
Secondo la Suprema Corte il ricorso per cassazione era palesemente inammissibile, non rispondendo ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dall'art. 366 codice procedura civile ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18 e 9570/17).
In sostanza, mancavano i connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre la Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato.
La Cassazione ha del resto