Proponiamo un approfondimento sull’interscambio Italia San Marino e vediamo le analogie che riguardano la gestione dei documenti di trasporto per l’interscambio anche con altri paesi esteri.
Nel recente interpello n. 356 del 20 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema delle soste tecniche presso spedizionieri italiani di beni provenienti da San Marino e destinati ad essere ceduti in Italia con consegna da parte degli stessi spedizionieri.
Rapporti tra Italia e San Marino: il caso oggetto di interpello
L’interpellante propone l’utilizzo di due documenti di trasporto che scortano rispettivamente i beni dalla sede aziendale in San Marino al deposito in Italia dello spedizioniere e da quest’ultimo al cliente finale.
A parere dell’Agenzia questo modo di gestire i documenti di trasporto non inficia una vendita diretta, all’ineliminabile condizione che i beni escano dallo stato sammarinese in presenza di un contratto di vendita già concluso.
L’argomento trattato nell’interpello n. 356 è, dunque, particolarmente interessante, poiché dimostra ancora una volta il ruolo cardine che i documenti di trasporto hanno assunto nel gestire l’interscambio tra l’Italia e San Marino, così come del resto avviene in ambito unionale.
Peraltro, data la stretta somiglianza della normativa che regola le transazioni tra operatori italiani e sammarinesi con quella tra Paesi aderenti all’Unione Europea, le indicazioni contenute nell’interpello n. 356 possono essere ampiamente utilizzate anche negli scambi tra operatori italiani e di altri Stati membri UE.
Il decreto ministeriale del 21 giugno 2021 che regola i rapporti di interscambio tra l’Italia e San Marino ha, infatti, mutuato molte delle soluzioni tecniche adottate dagli Stati membri UE sulla base di quanto indicato nella direttiva del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE.
Tornando all’interpello n. 356 del 20 giugno scorso è importante sottolineare come in base ai nuovi accordi tra l’Italia e San Marino tutti i trasferimenti di beni verso San Marino sono considerati delle cessioni all’esportazione, così come tutti i trasferimenti di beni in senso contrario sono considerate delle importazioni.
Le rigidità della norma e alcuni casi particolari
Ovviamente questa rigidità della norma contenuta nell’art. 1 del decreto del 21 giugno 2021 subisce dei temperamenti.
Ad esempio, alcuni trasferimenti che riguardano, beni oggetto di lavorazione, oppure dei beni strumentali impiegati per lo svolgimento della propria attività, non sono considerate cessioni all’esportazione o all’importazione, all’ineliminabile condizione che siano presi in carico su un apposito registro e che siano scortati nel loro trasferimento da un documento di trasporto in cui sia indicata la causale del trasporto.
La corretta compilazione del documento di trasporto
Non solo, attraverso il registro e al documento di trasporto è possibile differire anche il momento in cui alcune operazioni di cessione o di importazione si considerano effettuate.
Segnatamente, nella causale del documento di trasporto, deve essere indicato il titolo che determina il differimento, il quale, comunque, non potrà mai sorpassare il termine di 12 mesi.
Da quanto finora detto risulta evidente l’importanza del documento di trasporto ed in particolare della esatta compilazione della causale che è in grado di caratterizzare l’intera successiva operazione, sia essa una cessione immediata o differita od addirittura sia un trasferimento a titolo non oneroso.
La gestione delle vendite dirette
L’Agenzia delle entrate nell’Interpello n. 356 riconosce la possibilità di vendite dirette da parte dell’operatore sammarinese, ma in precedenza con la risoluzione n. 123 del 6 maggio 2009 aveva riconosciuto anche la possibilità in presenza di due documenti di trasporto di, per così dire, “spezzare il trasporto” in due parti che determinano un’importazione in Italia da parte dello stesso operatore sammarinese e una successiva cessione da parte di quest’ultimo, che può essere realizzata anche nei confronti di operatori unionali.
Le casistiche dell’interscambio italo sanmarinese
Da queste brevi note risulta evidente come le operazioni conseguenti all’introduzione in Italia di beni provenienti da San Marino sono quanto mai varie e ognuna di esse richiede particolare attenzione perché è necessario adottare comportamenti ed applicare procedure tra loro molto simili, ma non del tutto uguali.
Avendo chiaro il ruolo del documento di trasporto è possibile dunque porre in essere queste operazioni nell’interscambio con operatori sammarinesi in modo corretto, così come del resto è possibile adottarle in modo straordinariamente simile negli scambi con operatori di Paesi membri.
Sarebbe dunque un errore pensare che gli orientamenti di prassi emanati dall’amministrazione aventi ad oggetto le transazioni tra operatori italiani e sammarinesi siano di stretta applicazione e debbano essere relegati solo all’interscambio Italia San Marino.
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A cura di Giampaolo Giuliani
Giovedì 21 settembre 2023
La gestione della documentazione di trasporto nei rapporti tra San Marino, Italia ed altri Paesi UE
Focus sull’interscambio Italia San Marino
Videoconferenza In collaborazione con La camera di commercio di San Marino
Un incontro per approfondire l’importanza di una corretta gestione dei documenti di trasporto, con particolare attenzione agli scambi Italia – San Marino.
Relatore: Dott. Giampaolo Giuliani
In collaborazione con Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A.