Italia San Marino: casi pratici fra IVA e Monofase

Alcune risposte pratiche sulla corretta applicazione dell’IVA in operazioni tra Italia e Repubblica di San Marino:
– esterometro per agenzia viaggi che compra pacchetti da tour operator sanmarinesi
– il servizio di lavanderia effettuato a San Marino per operatore italiano
– fatture per la rivendita online di libri distribuiti a San Marino in Italia
– la prestazione di servizi non rilevanti territorialmente in Italia.

iva italia san marinoRispondiamo ad alcuni dei quesiti arrivati durante il webinar del 27 aprile 2023 organizzato insieme alla Camera di Commercio Agenzia di Sviluppo Economico della Repubblica di San Marino – https://www.camcom.sm/ dedicato alla gestione pratica dei rapporti fra l’IVA italiana ed europea e la monofase Sanmarinese.

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  1. Agenzia italiana che acquista pacchetti turistici da operatori economici sammarinesi: quali sono gli adempimenti ai fini della normativa IVA e ai fini del cosiddetto esterometro?

L’acquisto dei cosiddetti “pacchetti turistici” da parte di agenzie viaggi italiane presso dei tour operator sammarinesi non sono operazioni che rientrano nel trattato di interscambio sottoscritto dai due Paesi il 26 maggio del 2021.

Per questo motivo la vendita dei pacchetti non può essere oggetto di fatturazione da parte del tour operator sammarinese così come avviene per dei beni venduti da operatori di San Marino ad operatori italiani e che sono importati in Italia.

Per questo il documento emesso dal tour operator (è improprio denominarlo fattura) deve essere utilizzato dall’Agenzia di viaggi italiana per assolvere l’imposta mediante il regime speciale dettato dall’art 74 ter del DPR n. 633 del 1972, il quale prevede che le agenzie di viaggi italiane determinino la base imponibile sottraendo dal prezzo di vendita del pacchetto turistico il prezzo sostenuto per il suo acquisto.

È importante tenere presente che non deve essere assolta l’imposta preliminarmente mediante il meccanismo dell’inversione contabile basandosi sul documento ricevuto, ma l’Agenzia di viaggi deve limitarsi ad annotare il documento dell’operatore sammarinese nel registro degli acquisti di cui all’art 74 ter del DPR n. 633 del 1972.

 

  1. Lavanderia industriale di San Marino che effettua prestazione di servizio di noleggio biancheria e di lavaggio nei confronti di un operatore italiano. è tenuto ad emettere fattura ai fini del trattato di interscambio?

Trattandosi di prestazioni di servizi gli operatori sammarinesi non sono abilitati ad emettere fatture a cui è riconosciuta una valenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Ne consegue che, al pari di quanto avviene per le prestazioni realizzate da operati economici di Paesi extra-UE, il committente italiano è tenuto ad autofatturarsi sulla base del documento emesso dall’operatore sammarinese ed ad assolvere l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile, così come previsto dall’art 17, comma 2, del DPR n. 633 del 1972.

 

  1. Operatore sammarinese che svolge attività di consulenza marketing e formazione con contabilità separata riceve fattura per libri da lui scritti da parte della casa editrice con esclusione iva ex art. 74 dpr 633/72.
    L’operatore sammarinese come deve fatturare la rivendita online di tali libri in italia?

Trattandosi di cessioni che rientrano nella disciplina delle cosiddette vendite a distanza, se esse non superano i 28.000 euro in corso di anno, l’operatore sammarinese non deve fare alcunché ai fini della disciplina IVA e, pertanto, i libri resteranno incisi dall’imposta sulle importazioni dovuta al momento dell’introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino.

Per questo motivo la cessione nei confronti dell’operatore sammarinese avrebbe dovuto essere assoggettata al regime della non imponibilità.

 

  1. In caso di prestazione di servizi, non rilevanti territorialmente in Italia, effettuati da parte di un operatore economico italiano nei confronti di un committente sammarinese come deve fatturare la prestazione l’operatore italiano?
    Quale la differenza in caso il committente sammarinese sia soggetto privato o un operatore economico o soggetto ad esso assimilato?

 In caso di prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, il soggetto passivo italiano deve emettere fattura fuori campo IVA ai sensi dell’art 21, c. 6 bis, lett b, DPR n. 633 del 1972.

Poiché il committente è un non residente è tenuto ad emettere una fattura elettronica per assolvere l’adempimento del cosiddetto esterometro disciplinato all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

In particolare, nella fattura elettronica deve essere indicato nel codice destinatario la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX” specificando nel campo Partita IVA del “Cessionario/Committente” il codice “OO99999999999” (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9), laddove il committente sia un operatore economico, mentre nell’ipotesi in cui il committente sia un privato, nel campo Partita IVA deve essere indicato il codice numerico “0000000” (codice a 7 zeri).

Tuttavia, nei casi in cui un operatore economico sammarinese commissioni ad un soggetto passivo italiano una prestazione di servizi fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, il prestatore può trasmettere la fattura elettronica al sistema di interscambio indicando come codice destinatario quello attribuito all’Ufficio tributario di San Marino – 2R4GTO8 anziché con l’indicazione delle sette “X”.

In questo caso non è necessario inviare al committente una fattura di cortesia perché l’Ufficio tributario sammarinese provvederà ad inviare la fattura elettronica al committente.

E’ disponibile la registrazione integrale del webinar con il Dott. Giampaolo Giuliani, che ha approfondito tutti i rapporti IVA Italia-San Marino:  https://www.youtube.com/watch?v=PdGF3d9V5Jg

 

Per ulteriori approfondimenti sul sito https://www.camcom.sm/academy/ è possibile scaricare schede monografiche e schemi di sintesi, redatti in collaborazione con il Dott. Giampaolo Giuliani e trattanti casi pratici riguardanti l’interscambio italo sammarinese.

 

a cura di Giampaolo Giuliani

Martedì 23 maggio 2023

 

L’interscambio Italia e San Marino: casi pratici e peculiarità della nuova normativa

in collaborazione con

Agenzia per lo Sviluppo Economico Camera di Commercio Spa

Corso Online Registrato
 

iva e monofaseL’interscambio Italia e San Marino: casi pratici e peculiarità della nuova normativa. Introduzione a cura di Dott. Denis Cecchetti. Relazione a cura di Dott. Giampaolo Giuliani.

Data del corso: 27/4/2023

Durata del corso: 2 ore circa

Accreditamentonon prevista la maturazione di crediti formativi sulla visione di questo corso online registrato.

L’acquisto include: accesso alla registrazione per 365 giorni.

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