Nell’ambito delle cessioni intra-Ue o extra-Ue occorre indagare se una eventuale interruzione del trasporto derivi da necessità tecniche (per cui l’operazione resta unitaria) oppure da un contratto di deposito.
In tale ultima ipotesi si “spezza” la catena dell’operazione, con l’effetto che vanno applicate le regole fiscali per ciascuna tratta.
In merito agli Scambi Italia-San Marino e l’emissione del documento di trasporto (DDT), la sosta della merce per lo smistamento dei colli non interrompe l’operazione di vendita di beni da un cedente sammarinese a un cessionario italiano.
Questo, in sintesi, il contenuto di una recente risposta a interpello dell’Agenzia Entrate.
Scambi Italia-San Marino: il caso esaminato
Il documento di prassi risolve i dubbi di una società sammarinese che ha adottato la fatturazione elettronica e che per semplificare le procedure di vendita ha intenzione di trasportare presso la sede dei propri spedizionieri localizzata in Italia, con mezzi propri o di terzi, i colli contenenti i beni ordinati da operatori economici italiani e prodotti nei propri stabilimenti di San Marino.
Ogni collo sarebbe accompagnato dal proprio documento di trasporto da cui risulterebbe il nominativo del cessionario.
L’istante si propone di riunificare in un unico pallet le merci destinate allo stesso cliente. Tuttavia, è possibile che si presenti l’esigenza di far viaggiare insieme colli diretti a cessionari diversi.
In tal caso lo spedizioniere dovrebbe smontare e riassemblare i pallet per consentire un trasporto unico di tutti i prodotti acquistati da un singolo operatore.
I colli, precisa la società istante, resterebbero nella sede dello spedizioniere soltanto per il tempo necessario a compiere tale operazione.
Detto ciò, la società chiede delucidazioni su come debbano essere considerate le vendite e sulle modalità di gestione dei documenti di trasporto.
Per quanto riguarda quest’ultima questione propone di predisporre per ogni singolo collo un documento di trasporto dove verrà indicato come cessionario l’acquirente italiano e dove sarà precisato che il collo sarà trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere, il quale, a sua volta, dovrà annotare sul documento ora e data di arrivo dei colli.
Contemporaneamente l’istante consegnerà allo spedizioniere un ulteriore documento di trasporto in cui sono riassunti tutti i colli precedentemente inviati che saranno oggetto del successivo singolo trasporto all’acquirente da parte dello spedizioniere mediante uno o più pallets.
Lo spedizioniere, a questo punto, dovrà annotare ora e data di partenza sul documento di trasporto, nel momento in cui i prodotti usciranno dal deposito per essere consegnati all’acquirente.
Le cessioni, secondo quanto disposto dal Dm che regola gli scambi tra le due Repubbliche, si considereranno effettuate alla data di partenza dei colli da San Marino indicata nel documento di trasporto che li accompagna finché non arrivano dallo spedizioniere.
I precedenti di prassi
Già la circolare ministero delle Finanze 19 marzo 1980, n. 15, parte 9, aveva affermato che:
“la sosta di beni presso vettor