I controversi rapporti tra ravvedimento operoso, riduzione delle sanzioni, acquiescenza e riconoscimento di debito

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 4 settembre 2023

Quali sono i rapporti che collegano il ravvedimento operoso, la notificazione dell’atto di recupero e l’acquiescenza al fine della riduzione delle sanzioni tributarie.

La Corte di Cassazione, nell’esaminare una particolare fattispecie, fissa alcuni principi che è bene attenzionare, che riguardano il ravvedimento operoso con susseguente notifica di atto di recupero e valore dell'acquiescenza alle sanzioni come riconoscimento del debito tributario.

 

Il fatto: ravvedimento operoso antecedente l'atto di recupero

Una società ha versato in data 30.07.2009 l’imposta indebitamente compensata, unitamente alle sanzioni calcolate in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Tale versamento anticipava la notifica dell’atto di recupero, avvenuta in data 4.08.2009, che comunque veniva impugnato.

Nelle more, al fine di sboccare il rimborso Iva, la predetta società pagava, in data 18.09.2009, l’integrale importo della sanzione irrogata.

I giudici di prime cure respingevano il ricorso proposto avverso l’atto di recupero mentre la CTR accoglieva l’appello proposto dalla s.p.a., osservando che:

  • nessuna acquiescenza poteva derivare dall’avvenuto pagamento, da parte della società contribuente, della sanzione in misura intera, non potendo questo costituire rinuncia all’impugnazione dell’atto di recupero;
     
  • benché la disciplina all’epoca vigente inibisse l’accesso al ravvedimento operoso, con l’entrata in vigore della legge finanziaria 2015 (art. 1, comma 637, della l. n. 190 del 2014), invece, si era consentita l’applicazione di detto istituto, con efficacia retroattiva, anche nei casi in cui detto controllo fosse già iniziato;
     
  • essendosi la società avvalsa del ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto considerare i versamenti effettuati e, alla luce delle somme ingiunte e di quelle versate, procedere alla restituzione della differenza.

 

Le contestazioni del Fisco sul ravvedimento operoso

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ratione temporis vigente), per avere la CTR errato nel ritenere applicabile la nuova disciplina del ravvedimento operoso, prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificata dalla legge di stabilità del 2015, di cui si era avvalsa la società, in quanto, dopo la notificazione dell’atto di recuper