Analizziamo un caso di contestata acquiescenza del contribuente.
Il puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, da parte del contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo (anche se contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione), non può produrre l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.
Il caso di tribunale
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 04/07/2023, n. 18905, ha chiarito in quali casi si può effettivamente parlare di acquiescenza del contribuente alla pretesa tributaria.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto il ricorso avverso un atto di recupero di somme dovute per l'anno 2007 a seguito di credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione, con contestuale irrogazione di sanzioni.
La Commissione Tributaria Regionale aveva in particolare osservato che:
- nessuna acquies