Salvo proroghe, entro fine mese di settembre dovranno andare in chiusura le operazioni di assegnazione agevolata di beni ai soci o le trasformazioni agevolate.
Si tratta di un momento critico che può coinvolgere anche le riserve di patrimonio netto ferme da anni nei bilanci.
Nella circolare 37/E del 2016 par. 1.1. (“Disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale. Ulteriori chiarimenti”) è dato testualmente rinvenire:
“Nel caso di beni iscritti tra le immobilizzazioni, la differenza tra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile può generare l’iscrizione a conto economico di una plusvalenza.
La plusvalenza non assume rilevanza fiscale, considerato che l’assolvimento dell’imposta sostitutiva prevista dalla disciplina dell’assegnazione agevolata “sostituisce” la tassazione ordinaria dei componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap e chiude qualsiasi debito tributario in capo alla società (circolare n. 26/E del 2016).
In altri termini, la plusvalenza rilevata a conto economico (calcolata prendendo a riferimento il valore attribuito al bene) è fiscalmente irrilevante per il suo intero ammontare, anche se la stessa potrebbe risultare maggiore della plusvalenza fiscale (determinata del valore normale/catastale) sulla quale è applicata l’imposta sostitutiva.
Occorre evidenziare che la plusvalenza contabile – iscritta in bilancio per effetto dell’assegnazione agevolata e sterilizzata con una variazione in diminuzione – concorre alla formazione del risultato all’esercizio e in presenza di un risultato positivo, confluisce tra le riserve disponibili del patrimonio netto.
L’eventuale distribuzione di tale riserva seguirà il regime ordinario di tassazione come dividendo in capo ai soci percettori.”
Assegnazione agevolata di beni ai soci: la rappresentazione contabile
In ordine alla rappresentazione contabile dell’assegnazione dei beni ai soci delle soluzioni proposte e così sintetizzabili:
- metodo del valore contabile che si fonda sullo storno di una riserva di ammontare pari al valore contabile del bene assegnato;
- metodo dell’iscrizione di una riserva da rivalutazione monetaria di ammontare pari alla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo valore contabile;
- e metodo proposto dal CNDCEC con il documento del 14 marzo 2016 fondato sull’imputazione a conto economico di una plusvalenza di ammontare sempre pari alla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo valore contabile,
l’Agenzia delle Entrate raccorda il passo sopra riportato proprio al metodo proposto dal CNDCEC che già si è avuto modo di commentare sul “Commercialista Telematico” (Assegnazione dei beni ai soci: i metodi per la rappresentazione contabile) e che per comodità di lettura si riporta subito sotto.
A tal proposito, come già rappresentato nel precedente scritto, lo scrivente non lo ritiene condivisibile, in quanto non coniugabile con una configurazione di redazione legale del bilancio.
Tuttavia, dopo l’esposizione delle perplessità che, a parere dello scrivente, tale opzione contabile incentra, si considereranno le derivazioni impositive che da essa ricava l’Agenzia delle Entrate nel ripor