Continuiamo ad analizzare le problematiche inerenti l’utilizzo e l’eventuale tassazione delle riserve a seguito di assegnazione agevolata di beni ai soci: la lettura della risalente prassi dell’Agenzia sembra essere in contrasto col dettato normativo, in quanto l’assegnazione agevolata dei beni sconta solo la tassazione sostitutiva nei confronti della società e può arrivare ad azzerare il costo fiscale delle partecipazioni possedute dai soci assegnatari senza che si possano assumere come rilevanti altri effetti fiscali nei confronti dei soci assegnatari.
Dopo aver analizzato le incoerenze fra la risalente prassi del Fisco del 2016 ed il dettato normativo della Legge di Bilancio 2023 (vedi l’articolo pubblicato ieri su CommercialistaTelematico), continuiamo ad approfondire le problematiche inerenti utilizzazione e tassazione delle riserve a seguito dell’operazione di assegnazione agevolata di beni ai soci.
Le ritenute sui dividendi e gli utili da partecipazione
Iniziamo con l’esame dell’art. 27, comma 1, DPR 600/1973, e la sua ingerenza nella disciplina impositiva dell’art. 47 Tuir rubricato “Utili da partecipazioni in società ed enti”.
L’art. 27, 1° comma Dpr 600/73, dispone testualmente che
“le società ed enti di cui agli alle lett. a e b (società di capitali ed enti equiparati) del comma 1 dell’art. 73 Tuir devono operare una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti anche, nel caso di cui all’art. 47, comma 7 Tuir, alle persone fisiche residenti…”.
In ordine a tale prescrizione si deve sottolineare come essa non disponga di alcuna ingerenza nell’individuazione delle fattispecie impositive, le quali vanno ritenute demandate al solo art. 47 Tuir. In altri termini le norme del DPR 600/73 sono solo prescrittive di modi attuativi dell’obbligazione tributaria, la quale deve però in ogni caso venirsi prima a configurare nelle norme di diritto sostanziale del TUIR. L’art. 27, DPR 600, quindi, assolve e per opinione comune in dottrina, a funzioni meramente strumentali, in solo raccordo con le fattispecie imponibili dell’art. 47, senza disporre di alcuna potestà regolamentare in ordine alla sua latitudine impositiva.
Ne deriva che la portata dell’art. 27, DPR 600, è pienamente subordinata, nel caso in esame alla disciplina agevolativa prevista per l’assegnazione dei beni ai soci, senza possibilità alcuna di interferire sulla medesima, con una propositività in qualche modo innovativa rispetto alle sue prescrizioni come sopra passate in rassegna.
Scrutinio in ordine all’impiego e tassazione delle riserve in caso di assegnazione agevolata con particolare riguardo alle riserve in sospensione d’imposta
Esame fiscale delle riserve
In ordine alla disciplina fiscale delle riserve in raccordo con l’assegnazione dei beni ai soci la disapplicazione del comma 1 dell’art 47 Tuir consente fiscal