Già in un altro articolo divulgato dal Commercialista Telematico si è analizzato il regime fiscale della assegnazione agevolata dei beni ai soci, con particolare riguardo alle riserve impiegate come contropartita ragionieristica dello storno contabile dei beni, evidenziando le anomalie interpretative che, a parere di chi scrive, sono rinvenibili in taluni passi e negli esempi proposti dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari di prassi 26/E e 37/E del 2016.
In tale scritto si intende prima tornare ad evidenziare tali anomalie in raccordo letterale con gli specifici periodi normativi che, per lo scrivente, non consentono di avvallare le prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate che riducono l’ambito agevolativo del regime premiale in questione, e poi passare in rassegna la configurazione delle prerogative civilistiche e fiscali delle riserve, allo scopo di verificarne le priorità d’uso nelle operazioni di storno contabile di elementi dell’attivo patrimoniali.
Assegnazione agevolata beni ai soci ed utilizzo delle riserve: il pensiero del Fisco
Il commento non può che dipartire dall’evidenziare come la posizione dell’Agenzia delle Entrate risulti incentrata sulla considerazione che la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva deve costituire il limite invalicabile dell’agevolazione fiscale raccordabile all’operazione di assegnazione dei beni ai soci, ma tale simmetria impositiva non sembra trovare alcun avvallo nel testo normativo che coordina l’agevolazione nei confronti della società e dei soci.
A tale proposito si deve preliminarmente sottolineare come la latitudine di un’agevolazione fiscale, derogatoria di un regime impositivo ordinario, sia di esclusiva competenza del legislatore, nel senso che la ricerca di simmetrie e coerenze di sistema sono del tutto incompatibili con un regime fiscale agevolativo, che, in quanto tale, già devia strutturalmente dall’ assetto legale dell’obbligazione tributaria come concepita a regime, in unione con i principi di rango costituzionale che la presidiano.
Quello che si vuole dire e che sopravanzare il chiaro dato letterale della norma che introduce l’agevolazione, perché altrimenti il regime fiscale viene a rappresentarsi come “troppo agevolato”, o perché non vengono a definirsi precise simmetrie impositive tra il regime sostitutivo d’imposta assolto dalla società e gli effetti fiscali favorevoli che si riversano sui soci, è una prerogativa interpretativa del tutto inconciliabile con la natura agevolativa delle norme che, già ab origine, prospetta incompatibilità con il sistema impositivo ordinario.
Per definire il perimetro agevolativo di un regime fiscale diventa di estrema importanza l’indagine letterale, in stretto raccordo con la versione testuale della norma come organizzata da legislatore e sulla base delle deviazioni/interdizioni delle prescrizioni di legge che operano a regime.
Un conto è l’opera ermeneutica di una norma che legislativamente partecipa di un corpo legislativo che in modo sistematico disciplina a regime un istituto ed altro è una norma estemporanea pensata in vista di uno specifico fine che consente di giustificare un particolare regime fiscale per favorirne il perseguimento.
Cosa dice prevede la Legge di Bilancio per il 2023?
Rappresentati i capisaldi dello scrutinio interpretativo in questione, il comma 103 della legge di bilancio 2023, con precisa lettera legislativa dispone:
“Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e dei commi da 5 a 8 dell’art 47 TUIR. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute”.
La disposizione sopra rappresentata nella sua inequivoca stesura letterale raccorda l’aumento della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva in conto alle sole quote possedute dai soci delle società trasformate, mentre l’unica conseguenza fiscale legislativamente prevista pe