Le principali novità del nuovo processo tributario

Vediamo come la Legge di Riforma Fiscale interverrà anche sul processo tributario: un primo elenco ragionato delle tante novità in arrivo, attenzione a cosa cambierà in tema di sanzioni.

novità nuovo processo tributarioIl Senato –  in data 2 agosto 2023 – ha approvato il Disegno di Legge Delega al Governo per la Riforma Fiscale (n. 1038-B/2023), già trasmesso alla Camera dei Deputati per la seconda e definitiva lettura, arrivata già il 4 agosto.

 

Ecco una rassegna delle novità in arrivo per il processo tributario

Nell’esercizio della suddetta delega il Governo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. coordinare con la nuova disciplina di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del suddetto Disegno di Legge, altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria;
     
  2. ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante:
     

    1. la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
       
    2. l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;
       
    3. la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche;
       
    4. la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
       
  3. modificare l’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
     
  4. rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
     
  5. prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;
     
  6. accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
     
  7. prevedere l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;
     
  8. prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;
     
  9. al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;
     
  10. ridefinire l’assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell’estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione;
     
  11. disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell’assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l’attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o soppresse.

 

Le novità in tema di sanzioni

Inoltre, i seguenti principi previsti per le modifiche delle sanzioni sono, altresì, applicabili anche al processo tributario.

  1. Rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i princìpi generali dell’ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale.
     
  2. Escludere, in virtù dei princìpi di cui all’articolo 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, l’applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell’imposta dovuta.
     
  3. Introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti.

 

A cura Avv. Maurizio Villani

Sabato 5 agosto 2023

 

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Relatore: Avv. Maurizio Villani

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