Rendita catastale: ambito normativo
L'art. 6 del decreto ministeriale Lavori pubblici del 2 agosto 1969 fornisce la definizione di “abitazione di lusso” intendendo le singole unità immobiliari che hanno superficie utile complessiva superiore a 240 mq, il cui computo va effettuato escludendo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine; mentre rientrano nella categoria degli immobili di lusso quelli contrassegnati dalle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. In particolare, è a tale provvedimento che si fa riferimento qualora occorra indicare i requisiti delle abitazioni non di lusso in caso di “agevolazione prima casa”, specificando che il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento).
La rendita catastale è il reddito che l’Agenzia delle Entrate attribuisce a ogni singolo bene immobile, fabbricato e terreno, in grado di produrre o generare un reddito, risultando al catasto fabbricati collegata alla singola unità immobiliare.
La procedura di determinazione della rendita catastale degli immobili appartenenti al catasto fabbricati si avvia a seguito della presentazione, da parte del contribuente, delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni, redatte in applicazione di quanto disposto dal D.M. n. 701 del 1994 e conformemente alle procedure di tipo informatico (DOCFA), che consentono il contestuale aggiornamento della banca dati catastale con il classamento