A norma dell'articolo 43 della legge fallimentare (e ora dell'articolo 143 del Codice della crisi), il fallito (ora “debitore”) è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (ora “liquidazione giudiziale”), fatte salve alcune eccezioni. Sussiste, a tal riguardo, la legittimazione del contribuente dichiarato fallito a impugnare gli avvisi di accertamento notificatigli, in costanza di fallimento, dall'agenzia delle Entrate, in merito a periodi d'imposta anteriori all'apertura della procedura?
Il presupposto della legittimazione straordinaria del contribuente insolvente è la mera inerzia del curatore intesa come omesso ricorso alla tutela giurisdizionale oppure occorre accertare se l'inerzia sia o meno frutto di una valutazione ponderata da parte degli organi della procedura concorsuale?
In tema di legittimazione straordinaria del contribuente insolvente ad impugnare atti impositivi è rilevante la mera inerzia del curatore?
Il principio di diritto sulla legittimazione ad impugnare avvisi di accertamento da parte del fallito
Sussiste la legittimazione del contribuente dichiarato fallito a impugnare gli avvisi di accertamento notificatigli, in costanza di fallimento, dall'Agenzia delle Entrate, in merito a periodi d'imposta anteriori all'apertura della procedura; in particolare, tale legittimazione sussiste in capo al debitore - a seguito dell'inerzia del curatore, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, consapevolmen