Contributo a fondo perduto per Agenzie Viaggi e Tour Operator

Le modalità applicative per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator.
La domanda di contributo dovrà essere trasmessa fino alle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2023. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non rileva a fini della concessione del contributo.
Esaminiamo come presentare le domande di accesso al contributo.

Contributo a fondo perduto per Agenzie Viaggi e Tour Operator

fondo perduto agenzie viaggiIndicazioni legislative

Il Decreto del Ministro del Turismo n. 12331/2023 reca disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator (39 milioni) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni-ter), legge n. 25/2022, a valere sul fondo di cui art. 1 c. 366, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), così finanziato per l’annualità 2023 dalla legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Con l’Avviso 31.7.2023 lo stesso Ministero ha definito le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del bonus in esame.

 

Beneficiari

Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le agenzie di viaggio e i tour operator che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO:

  • 11 – Attività delle agenzie di viaggio
  • 12 – Attività dei tour operator

e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO di cui sopra;
     
  • essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
     
  • avere sede legale in Italia;
     
  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
     
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
     
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
     
  • assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
     
  • aver subìto una diminuzione del fatturato o corrispettivi 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato/corrispettivi 2019.

o

  • alternativamente, essere costituiti o autorizzati dall’1.1.2020 al 28.3.2022 (data di conversione del DL n. 4/2022) ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per gli anni compresi dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.

 

Ammontare del contributo a fondo perduto per agenzie viaggi e tour operator

Per la determinazione del contributo spettante rilevano i seguenti valori, oggetto di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 da parte dei soggetti interessati:

  • differenza tra l’ammontare delle fatture emesse e corrispettivi dall’1.1.2019 al 31.12.2019 e l’ammontare delle fatture emesse e corrispettivi del corrispondente periodo del 2021.

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione

  • differenza tra l’ammontare delle predette operazioni 2019 e l’ammontare delle operazioni 2021 (che rappresenta una parte del fatturato o corrispettivi di cui alla lett. a) riguardanti:
     

    • fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell’IVA, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici del tour operator ai sensi dell’art. 74-ter, comma 8, DPR n. 633/72 annotate nel registro delle fatture emesse o corrispettivi o nell’apposito registro di cui all’art. 39, DPR n. 633/72;
       
    • fatture emesse, al netto IVA, per le provvigioni relative all’intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro delle fatture emesse;
       
    • ammontare globale dei corrispettivi, al netto IVA, derivanti da operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell’art. 22, DPR n. 633/72 annotati nel registro dei corrispettivi.

I predetti valori devono essere calcolati al netto delle note di variazione di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 con data di emissione compresa tra l’1.1 e il 31.12 dell’anno di riferimento

 

Calcolo del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando:

  • alla differenza tra:
    • ammontare delle fatture emesse e corrispettivi 2019;
    • ammontare delle fatture emesse e corrispettivi 2021

sopraindicati alla lett. a);

  • le seguenti percentuali, al netto della differenza tra l’ammontare delle specifiche operazioni 2019 e l’ammontare delle specifiche operazioni 2021 (lett. b).

 

Percentuale

Limite ricavi

5%

non superiori a € 400.000

3%

superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione

1%

superiori a € 1 milione e fino a € 50 milioni

0,5%

superiori a € 50 milioni

 

L’ammontare del contributo è altresì determinato

  • applicando le seguenti percentuali
  • alla differenza tra l’ammontare delle specifiche operazioni 2019 e l’ammontare delle specifiche operazioni 2021 (lett. b).

 

Percentuale

Limite ricavi

50%

non superiori a € 400.000

30%

superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione

10%

superiori a € 1 milione e fino a € 50 milioni

5%

superiori a € 50 milioni

 

Soggetti costituti o autorizzarti dopo l’1.1.2020

Ai soggetti costituiti o autorizzati dopo l’1.1.2020, spetta un contributo pari a € 1.500 nel limite delle risorse a disposizione.

 

Importi minimi e massimi

Se il contributo calcolato è inferiore a € 1.500, l’ammontare del contributo teorico è comunque pari a € 1.500 nel limite delle risorse a disposizione.

Qualora del fondo stanziato (39 milioni) rimangono delle somme, le stesse vengono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto.

Al contrario se il totale dei contributi teorici risulta superiore all’ammontare delle risorse si provvede all’attribuzione proporzionale delle stesse, fermo restando il limite di € 1.500.

 

Presentazione della domanda

Le domande di accesso al contributo sono presentate

  • utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link (istanze.ministeroturismo.gov.it);
     
  • a partire dalle ore 12.00 dell’8.8 fino alle ore 12.00 del 22.9.2023.

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di acquisizione delle stesse.

La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:

  • far presentare l’istanza da soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
     
  • rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000, e art. 18, c. 3-bis, L. n. 241/1990;
     
  • inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

 

Dati da inserire

Nella domanda devono essere inseriti i seguenti dati:

  • ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
     
  • ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
     
  • l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 determinate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto prot. n. 12331 del 28 giugno 2023;
     
  • ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 determinate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto prot. n. 12331 del 28 giugno2023;
     
  • ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019;
     
  • associazione di categoria di appartenenza;
     
  • tipologia, periodo di copertura e n° identificativo delle coperture in caso d’insolvenza o fallimento per tutte le annualità dal 2019 al 2023, ovvero, nel caso di operatori economici costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020 al 28 marzo 2022 (data di conversione in legge del D.L. n.4/2022) le medesime informazioni per tutte le annualità a partire dalla data di autorizzazione fino al 2023;
     
  • tipologia, periodo di copertura e n° identificativo delle polizze per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023, ovvero, nel caso di operatori economici costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020 al 28 marzo 2022, i medesimi dati per tutte le annualità a partire dalla data di autorizzazione fino al 2023.

 

Modulo dati contabili firmato da professionista

Per gli operatori autorizzati precedentemente al 1° gennaio 2020, il titolare o il rappresentante legale deve allegare il modulo opportunamente predisposto finalizzato a certificare i dati economico-contabili sottoscritto digitalmente da un professionista abilitato.

 

fondo perduto agenzie viaggi

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Erogazione del contributo

Il contributo spettante è così corrisposto:

  • 50% entro il 22.10.2023 (30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande) nei limiti della capienza disponibile nell’ambito del regime “de minimis”;
     
  • il restante 50%, previo esito positivo dei controlli. A tal fine il Ministero del Turismo effettua controlli a campione sulla regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.

La Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica predisporrà e pubblicherà l’elenco finale dei soggetti beneficiari del contributo.

 

Caratteristiche

Il contributo in esame:

  • non è tassato ai fini Irpef, Ires, Irap;
     
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
     
  • è riconosciuto ed erogato ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, in conformità della preventiva autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE ovvero in conformità del Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.

 

Faq

Il Ministero del Turismo ha pubblicato le FAQ per chiarire le modalità applicative per la presentazione delle domande e per l’assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator.

 

Informazioni generali

D. Com’è calcolato il contributo?

R. Il contributo è calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331.

 

Accesso e autenticazione

D. Come è possibile accedere alla piattaforma per la presentazione della domanda di contributo?

R. La piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it/

D. Con quali modalità è possibile autenticarsi sulla piattaforma?

R. È possibile accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE. Non è previsto per questo Avviso pubblico l’accesso al sistema tramite CNS.

D. Si può compilare parzialmente la domanda e poi riprenderla per completarla definitivamente in un secondo momento?

R. Si, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze l’utente può compilare la domanda in bozza e inviarla in un momento differente da quello di compilazione, senza perdere le informazioni già inserite.

Per recuperare la propria domanda in bozza (richieste in sospeso) sarà necessario accedere alla piattaforma con SPID o CIE e inserire i propri dati: il sistema renderà quindi visibili sia le richieste in sospeso che quelle eventualmente inoltrate.

D. È previsto un clickday?

R. No, non è previsto un clickday e l’ordine cronologico di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio.

 

Dati richiedente

D. È obbligatorio avere un intermediario?

R. No, la domanda di contributo può essere compilata e inviata direttamente dal titolare/ rappresentante legale dell’impresa.

D. Il nostro legale rappresentante non ha lo SPID. Può dare procura al commercialista?

R. Si, la piattaforma consente la compilazione dell’istanza da parte del titolare/rappresentante legale dell’impresa oppure da parte di un delegato, per cui dovrà essere compilato, sottoscritto e caricato l’apposito modulo di delega (Allegato 1 all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406) disponibile al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/).

 

Requisiti

D. Nel caso in cui l’operatore economico sia stato autorizzato all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio o tour operator nel corso dell’anno 2019, ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019, a prescindere dalla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività?

R. Sì, nel caso in cui l’operatore economico sia stato autorizzato precedentemente al 1° gennaio 2020, ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. g) del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n. 12331 del 28 giugno 2023.

 

Dati economico-contabili

D. Chi è tenuto a presentare il modulo “Dati economici” (Allegato 2)? A cosa serve?

R. È tenuto a presentare il modulo “Dati economici” (Allegato 2 all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/) esclusivamente l’operatore economico autorizzato all’attività precedentemente al 1° gennaio 2020.

Il modulo “Dati economici” (Allegato 2) è finalizzato a certificare i dati economico-contabili dichiarati in sede di istanza e deve essere sottoscritto digitalmente da un professionista abilitato.

D. La sottoscrizione del modulo “Dati economici” (Allegato 2) da parte del professionista abilitato è obbligatoria?

R. Si, il modulo “Dati economici” (Allegato 2 all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/) deve essere firmato digitalmente da un professionista abilitato a certificare i dati economico-contabili dichiarati dal richiedente e allegato all’istanza mediante caricamento sulla piattaforma.

Il modulo “Dati economici” (Allegato 2), pertanto, non può essere sottoscritto dal titolare/rappresentante legale dell’impresa.

D. In quali categorie può rientrare il professionista abilitato che dovrà sottoscrivere il modulo “Dati economici” (Allegato 2)?

R. Sono da intendersi professionisti abilitati esclusivamente i commercialisti iscritti all’albo professionale.

 

Coperture per insolvenza e fallimento e polizze RC

D. Le coperture in caso d’insolvenza e per la responsabilità civile devono essere allegate all’istanza?

R. No. In fase di compilazione vanno inseriti gli estremi di ciascuna polizza relativa alle annualità dal 2019 al 2023 (cfr. Art. 3, comma 5, lett. g) ed h), dell’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/) negli appositi campi della piattaforma.

Il Ministero del Turismo potrà effettuare successive verifiche sulle informazioni fornite nell’istanza.

D. Se nel corso degli anni l’impresa ha stipulato più polizze, anche rilasciante da enti differenti, è possibile inserire le relative informazioni nella piattaforma?

R. Si, la piattaforma consente di inserire un numero illimitato di polizze mediante il tasto “aggiungi”, riferite a periodi pluriennali, annuali e infrannuali emesse dallo stesso ente di emissione oppure da enti di emissione differenti.

D. Se le polizze hanno un periodo di validità che non coincide con l’inizio e la fine dell’anno solare, quali date vanno inserite?

R. Vanno inseriti gli estremi di ciascuna polizza relativa alle annualità dal 2019 al 2023 (cfr. Art. 3, comma 5, lett. g) ed h) dell’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/), indicando le date di copertura della singola polizza anche se a cavallo degli anni di riferimento ovvero qualora la medesima sia stipulata ante 2019.

Ad esempio, per una polizza con validità dal 01/10/2018 al 30/09/2019, la data di decorrenza da inserire all’interno della piattaforma dovrà essere il 01/01/2019, anche se la copertura risulta stipulata in una data precedente

D. Se il numero identificativo delle polizze per le coperture in caso di insolvenza e per la responsabilità civile è lo stesso per tutto il periodo dal 2019 al 2023 con pagamento annuale, è possibile effettuare un unico inserimento nella piattaforma?

R. Si. Se la polizza ha valenza pluriennale (con unico codice identificativo) utile a coprire il periodo richiesto dall’ Art. 3, comma 5, lett. g) ed h) dell’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, disponibile al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/ può essere indicato l’intero periodo riferito alla polizza.

D. Le coperture in caso di insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile devono essere valide per l’intero periodo dal 2019 al 2023, ovvero, nel caso di operatori economici costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020 al 28 marzo 2022, per l’intero periodo a partire dalla data di autorizzazione fino al 2023?

R. Si, le coperture in caso di insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile devono garantire una copertura per l’intero periodo di riferimento.

Nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso di una copertura in caso di insolvenza o fallimento e/o di una polizza RC – seppur per un limitato periodo nell’arco dei suddetti riferimenti temporali (ad esempio un mese) – la domanda di contributo non può essere ritenuta ammissibile, in quanto l’impresa non risulterebbe in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. d) del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n. 12331 del 28 giugno 2023.

Si precisa che non potranno essere ritenute valide altre forme di garanzia differenti da quelle indicate all’interno dell’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406 (come ad esempio fideiussioni).

 

Convalida

D. L’istanza deve essere firmata digitalmente?

R. Si, al termine della procedura l’istanza compilata sulla piattaforma deve essere firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa oppure, in caso di delega, dal soggetto delegato che ha compilato la domanda.

D. Se l’istanza viene inviata da un soggetto delegato, i documenti allegati alla domanda di contributo devono essere firmati digitalmente anche dal delegante?

R. In caso di delega, il delegante dovrà firmare digitalmente esclusivamente il modulo di delega (Allegato 1 all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406) disponibile al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/).

Al termine della procedura, infatti, l’istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto delegato che ha compilato la domanda di contributo.

 

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A cura di Devis Nucibella

Giovedì 31 agosto 2023