La digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator: la riapertura dei termini per il tax credit

E’ stata riaperta la procedura di richiesta del credito d’imposta per agevolare la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator, in quanto sono ancora disponibili i fondi stanziati a Febbraio.
Un ripasso dell’agevolazione…

Le agenzie di viaggio e i tour operator potranno fruire ancora una volta in futuro del credito di imposta del 50 per cento dei costi sostenuti per la digitalizzazione delle proprie strutture.

I predetti soggetti potranno presentare ulteriori domande per accedere all’agevolazione in quanto la procedura espletata a seguito della pubblicazione dell’avviso del 18 febbraio 2022, n. 2613 non ha determinato l’esaurimento di tutte le risorse a disposizione (vedi qui il nostro approfondimento).

Conseguentemente, il Ministero del Turismo, con l’avviso pubblico del 14 settembre 2022, n. 11677, ha definito le modalità applicative al fine di effettuare un nuovo accesso alla piattaforma online per accedere al predetto credito di imposta la cui disciplina è contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 152/2021 e dal DM 29 dicembre 2021.

 

Il credito d’imposta per digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator

digitalizzazione agenzie di viaggioLa disciplina che consente di accedere nuovamente al credito di imposta non è esattamente coincidente con quella precedente.

Il nuovo art. 6, comma 2 prevede che nella domanda debba essere indicato anche “il contributo sotto forma di credito d’imposta, eventualmente ricevuto all’esito della procedura di cui all’Avviso pubblico del 18 febbraio 2022, prot. 2613”.

Inoltre, ai sensi del novellato art. 9, comma 2 è stata prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta alle condizioni e alle modalità di cui all’art. 4 del D.L. n. 152/2021 così come modificato.

Conseguentemente, per effetto della novità, il credito di imposta può essere ceduto, ma solo per l’intero importo, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo o imprese di assicurazione.

Le modalità di attuazione delle disposizioni recanti la possibilità di cessione dei predetti crediti e la tracciabilità degli stessi saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

 

Beneficiari e presentazione delle domande

Sono ammessi alla presentazione della domanda, come già detto, anche i soggetti che abbiano partecipato alla procedura espletata a seguito della pubblicazione dell’Avviso del 18 febbraio scorso.

La presentazione delle nuove domande dovrà essere effettuata esclusivamente mediante modalità telematiche, pena la nullità delle stesse. Alcune utili informazioni sulla procedura da seguire potranno essere desunte da apposita sezione presente sul sito istituzionale di Invitalia S.p.A.

Successivamente, con apposita comunicazione del Ministero del Turismo, saranno rese note le date di apertura e di chiusura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di ammissione al beneficio.

Entro 60 giorni dal termine di chiusura della piattaforma per l’invio delle domande di ammissione all’incentivo, il Ministero del Turismo concede il credito d’imposta tenendo in considerazione l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Nell’avviso viene precisato che il Ministero del Turismo si riserva di fornire ulteriori indicazioni con successivi atti ovvero utilizzando lo strumento delle FAQ.

Si tratta di uno strumento estremamente agile che consente estrema tempestività nel fornire le necessarie indicazioni per effettuare correttamente gli adempimenti necessari per fruire dell’agevolazione.

Il legislatore continua così ad utilizzare e a potenziare i crediti di imposta per fare fronte all’emergenza epidemiologica di Covid – 19 e ad incentivare il processo di digitalizzazione relativo agli esercenti attività di impresa.

Tuttavia, deve considerarsi che sarà più agevole l’utilizzo diretto in compensazione dei predetti crediti d’imposta.

Anche in questo caso, come i bonus nell’edilizia, l’operazione di cessione presenta una serie di criticità che devono essere superate ed in primis l’individuazione del soggetto potenzialmente interessato ad effettuare ‘acquisto.

 

A cura di Nicola Forte

Martedì 20 Settembre 2022