Per effetto del combinato disposto del comma 206, dell’art.1, della L.n.197/2022 e dell’art.17, comma 2, del D.L. n. 34/2023, conv. con modif. in L. n. 56/2023, in alternativa alla chiusura agevolata delle controversie tributarie[1], è possibile definire le liti pendenti – alla data del 15 febbraio 2023 - innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (indipendentemente dallo stato del contenzioso) e l'ulteriore vantaggio di un'ampia rateazione degli importi dovuti. Dopo aver indicato sinteticamente le regole di gestione del procedimento di conciliazione cd. fuori udienza, utili per il corretto approccio all’istituto, occupiamoci del momento di perfezionamento dell’atto.
La conciliazione fuori udienza
Come abbiamo visto, le controversie agevolate possono essere chiuse solo con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del D.Lgs.n.546/1992 (quindi, fuori udienza).
La conciliazione fuori udienza si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una “istanza congiunta”, cioè di una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia prev