Invece, in base al vincolo di pertinenzialità è da considerare pertinenza la cosa destinata in modo durevole al servizio od ornamento di un’altra cosa in relazione alla volontà del titolare del diritto.
Pertanto, in relazione all’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, anche un terreno, e non solo le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7, può essere considerato pertinenza.
Esaminiamo un caso in cui si discute se un terreno possa essere o no pertinenza agevolata della prima casa...
Normativa catastale sulle pertinenze
Ai sensi dell’art. 817 codice civile sono definite pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario del bene principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
L’esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni presuppone la ricorrenza di un presupposto oggettivo, configurato dalla destinazione durevole e funzionale del bene a servizio od ornamento dell’altro bene; e di un presupposto soggettivo, consistente nella volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale su di essa di creare un rapporto di strumentalità funzionale tra i due beni.
In termine tecnico la “graffa” è un segno utilizzato in ambito catastale per collegare una superficie edificata con una scoperta.
Questa indica che sulla superficie edificata e sulla superficie scoperta, che di fatto costituiscono una sola particella catastale con un solo numero, insiste lo stesso diritto reale.
Cosa si intende per graffatura
La graffatura è in sostanza la rappresentazione grafica del rapporto pertinenziale tra l’abitazione ed un’area e consiste nell’apposizione di una “cediglia” (una specie di “s”) che collega il disegno del fabbricato al terreno di pertinenza; si intendono, quindi, terreni “n