Spese mediche soggetti disabili: detraibili o deducibili?

di Samuele Granzotto

Pubblicato il 17 luglio 2023

Le regole per la deducibilità delle spese mediche di soggetti con disabilità prevedono la deduzione da imposta in luogo della detrazione normalmente prevista.
Come operare in sede di dichiarazione dei redditi, con riferimento alle spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità.

La deducibilità delle spese mediche per i soggetti disabili

spese mediche disabili deducibiliCosì come previsto dall’art. 10 comma 1 lettera b) del DPR 917/1986, sono interamente deducibili dal reddito complessivo, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da disabili in caso di grave invalidità.

Per quanto concerne le spese mediche generiche tra queste rientrano:

  • prestazioni rese da un medico generico;
  • prestazioni mediche rese da un medico specializzato in una branca diversa da quella inerente la specializzazione;
  • acquisto di farmaci;
  • acquisto di specialità medicinali;
  • acquisto medicinali omeopatici;
  • spese per il rilascio di certificati medici sportivi, di sana e robusta costituzione, per altri usi.

Normalmente le spese mediche generiche sopra evidenziate, sostenute da contribuenti non disabili, andrebbero indicate al rigo RP01 del modello redditi 2023 e sarebbero computate in detrazione dall’imposta per il 19% della parte eccedente € 129,11 di franchigia.

In buona sostanza, per i soggetti portatori di handicap il legislatore ha previsto un trattamento fiscale differente che in molti casi può essere vantaggioso.

 

Contribuenti disabili: la definizione

Veniamo ora a individuare i soggetti per i quali è valevole tale differente trattamento fiscale:

  • soggetti con disabilità riconosciuta da commissione medica ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/1992;
     
  • soggetti ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento di invalidità civile, di lavoro, di guerra.

Ulteriore attenzione va fatta dall’analisi del dettato normativo del TUIR il quale all’art. 10 comma 1 lettera b) parla di “grave e permanente invalidità o menomazione” tuttavia per grave e permanente invalidità non è da intendersi un riferimento esplicito ai soggetti che rientrano nell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 (handicap grave).

 

I recenti chiarimenti del Fisco

L’Agenzia, infatti, con circolare del 15/E del 19/06/2023 ha espressamente chiarito che è sufficiente che il contribuente rientri nel comma 1 dell’art. 3 della Legge 104/1992 per poter beneficiare della deduzione delle spese mediche in argomento, non essendo esplicitamente richiesta la condizione di handicap grave di cui al comma 3.

Da ricordare che per gli invalidi civili va accertata la grave e permanente menomazione, qualora non espressamente indicata nella certificazione, va riscontrata in caso di invalidità totale nonché nelle ipotesi in cui sia attribuita indennità di accompagnamento.

I grandi invalidi di guerra ed equiparati sono da considerarsi soggetti portatori di handicap in situazione di gravità e pertanto non soggetti agli accertamenti di commissioni mediche, motivo per cui sarà sufficiente esibire il provvedimento definitivo di pensione privilegiata.

Altra considerazione da tenere a mente è che trattandosi di oneri deducibili e non detraibili come per i soggetti non portatori di handicap, dette spese non sono soggette all’obbligo di tracciabilità previsto a decorrere dal periodo di imposta 2020.

Dove indicare queste spese in dichiarazione dei redditi:

  • rigo E25 nel caso di 730;
  • rigo RP25 in caso di modello redditi 2023.

 

A cura di Samuele Granzotto

Lunedì 17 luglio 2023