Società Semplici come strumento di protezione del patrimonio e meccanismo per attuare il passaggio generazionale (prima parte)

di Nicola Forner

Pubblicato il 28 luglio 2023

Brevi cenni sulla disciplina civilistica e fiscale della Società Semplice.
Si tratta, come dice il nome, del tipo più semplice di struttura societaria previsto dal codice civile; nonostante la semplicità della struttura può essere un validissimo strumento per la gestione e protezione del patrimonio, specialmente immobiliare, e per agevolare il passaggio generazionale. Vediamo come...

La società semplice è il modello base di società di persone ed è regolata dagli artt. 2251 e seguenti del codice civile. Tale forma societaria viene utilizzata per svolgere attività non commerciale come attività agricola, professionale ed immobiliare.

La società semplice viene utilizzata anche come holding di partecipazione considerati i costi di gestione limitati nonché l’efficace protezione offerta dallo schermo societario contro possibili aggressioni dei creditori particolari dei soci.

Essa gode di una estrema snellezza procedurale nella gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali ed inoltre ha il pregio di avere dei costi di gestione e di costituzione limitati.

 

Società Semplice: senza contabilità!

società semplice protezione patrimonioDal punto di vista contabile la società semplice è esonerata dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge nonché dalla tenuta dei libri sociali e di conseguenza è esonerata dall’obbligo di deposito del bilancio di esercizio in camera commercio.

Quest’ultimo aspetto permette alla società semplice di beneficiare di una certa riservatezza nella gestione dei dati contabili in quanto gli stessi non vengono diffusi al pubblico.   

 

La costituzione della società semplice

La costituzione della società può avvenire per atto pubblico, per scrittura privata (anche autenticata) ovvero anche per fatti concludenti (in questo caso si parla di società semplice di fatto).

Generalmente la società semplice viene iscritta presso il registro delle imprese, nella sezione speciale, anche se in alcune circostanze l’iscrizione non viene fatta creando una c.d. società semplice di fatto.

Il contratto sociale non è soggetto a particolari vincoli di forma eccetto quelle richieste in relazione alla natura dei beni conferiti.

Tale aspetto attribuisce alle società semplici la possibilità di disciplinare autonomamente le regole di funzionamento dell’ente societario nonché di trasmissione delle quote con maggior gradi di libertà rispetto ad altre forme giuridiche societarie.

La società semplice, quale società di persone, non necessita di un capitale sociale minimo. Inoltre non è soggetta ad alcuna disciplina sul ripianamento delle perdite prevista dagli articoli 2446 e 2483 codice civile.

La società semplice, come tutte le società di persone, è soggetta al regime della responsabilità solidale per le obbligazioni sociali, ossia i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale, ed in regresso, sul patrimonio dei soci.

Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società; statutariamente, è possibile limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali di uno o piò soci non amministratori, al capitale conferito, equiparando di fatto il socio di società semplice al socio di società di capitale.

Affinché operi il regime di limitazione di responsabilità (i.e. opponibilità verso i creditori sociali) tale patto deve essere portato a conoscenza ai terzi.

La gestione amministrativa delle società semplici è molto snella e non richiede particolari formalismi.

Ciascun socio è anche amministratore ed ha la rappresentanza della società, salvo che nei patti sociali espressamente si ammetta l’amministrazione congiunta.

La società è tenuta soltanto alla redazione annua di un rendiconto finanziario, che deve essere approvato dai soci.

 

La fiscalità della società semplice

Dal punto di vista fiscale le società semplici non sono assoggettate alla disciplina delle società di comodo (art. 30 L. 724/1994) e non sono tenute alla redazione degli ISA in quanto vengono tassate su un reddito catastale (ove svolgono attività di gestione immobiliare) o reddito da lavoro autonomo (ove svolgono attività professionale).

Tale esonero attribuisce alle società semplici un vantaggio rispetto alle forme commerciali, in quanto rispetto a queste ultime, le società semplici non devono rispettare i parametri minimi di reddito da dichiarare al fine di non ricadere nell’alveo delle società non operative.

Le società semplici inoltre non sono dotate di partita iva ma solamente di codice fiscale; questo aspetto le esonera dall’obbligo di emettere fattura elettronica, essendo sufficiente ad esempio certificare l’incasso degli affitti a mezzo semplice ricevuta fiscale.

Inoltre, sono esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva e in alcuni casi (ad esempio in caso di s.s. immobiliare) dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

Ai fini delle imposte sui redditi la società semplice è un’entità fiscalmente trasparente (art. 5 del TUIR).

Il reddito complessivo della società, determinato in capo alla medesima, viene attribuito ai soci che lo dichiarano in modo proporzionale alle quote di partecipazione possedute.

Il reddito complessivo dichiarato dalla società scaturisce dalla somma delle diverse categorie di reddito previste nell’ambito del testo unico (art. 6 Tuir).

 

Le regole di determinazione del reddito delle società semplici

Ecco alcune delle principali regole di determinazione del reddito complessivo delle Società semplici:

  • Le componenti di reddito derivanti dagli immobili rilevano fiscalmente secondo i criteri propri dei redditi fondiari; pertanto, non è ammesso in deduzione alcun costo se non il 5% del canone d’affitto in caso di immobili affittati, ove tale valore fosse superiore al valore catastale.
    Le società semplici non possono applicare i regimi della cedolare secca a differenza delle persone fisiche che acquistano direttamente gli immobili e li concedono in locazione.
     
  • I dividendi percepiti dalle società semplici, per effetto dell’art. 32-quater del D.L. 124/19 (successivamente modificato dall’art. 28 del DL 23/20) sono imputati per trasparenza direttamente ai soci delle s.s. (c.d. principio Look-thought); il regime fiscale ad essi applicabile viene tarato in funzione della natura del socio della s.s. percettore dei redditi (i.e. ritenuta al 26% in caso di socio persona fisica ex. 27 Dpr 600/73; in caso di soggetto Ires i dividendi sono esclusi ex. art. 89 Tuir per il loro 95% del loro ammontare mentre concorrono al 58,14% in caso di impresa individuale o società di persone commerciali ex. art. 59 Dpr 917/86).
    Il medesimo principio si applica in caso di utili di fonte estera distribuiti in favore dei soci della s.s. residenti nonché in caso di soci non residenti di s.s. residenti (in quest’ultimo caso il regime fiscale applicabile varia in funzione della natura del soggetto percettore i dividendi, della disciplina sulle Convenzioni contro le doppie esistente tra il paese del soggetto precettore dei redditi e del soggetto erogatore dei dividendi).
     
  • Le plusvalenze realizzate dalla Società Semplice a seguito di cessione onerosa di fabbricati e di terreni sono soggette agli artt. 67 e 68 del TUIR, ossia alle medesime regole previste per le persone fisiche non imprenditori.

La cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall’acquisto dell’immobile.

In presenza di beni immobili (diversi dalle aree edificabili) posseduti da più di 5 anni, non sussiste invece alcun presupposto impositivo così come previsto per le persone fisiche.

La successiva distribuzione delle somme derivanti dalla predetta cessione, peraltro, non determina tassazione in capo ai soci (cfr risposta interpello n. 691/2021).

Per questi, infatti, emerge materia imponibile, non sulla base dei redditi distribuiti, bensì in relazione ai redditi prodotti dalla società ed imputati per effetto del principio di trasparenza.

La regola generale che coinvolge le società semplici è caratterizzata dalla generale indeducibilità dei costi e degli ammortamenti degli immobili, salvo quelli inerenti allo svolgimento dell’attività professionale.

Le società semplici, inoltre, non possono godere dei benefici “prima casa” in tema di imposta di registro (nota II-bis all’art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986).

Infine, un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che la società semplice non è soggetta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

 

Società Semplice e acquisto quote: implicazioni di carattere fiscale

La società semplice può acquisire quote tramite conferimento ovvero compravendita.

Finanziariamente l’operazione di compravendita differisce dal conferimento in quanto quest’ultimo, a differenza della compravendita, non richiede alcun un esborso monetario da parte del conferente, ma permette al conferente di scambiare un bene in natura (la partecipazione nella società scambiata) con un'altra partecipazione nella società conferitaria (società semplice) rendendo di fatto l’operazione finanziariamente neutra.

In caso di conferimento di quote in società semplice però, vi possono essere delle problematiche di carattere fiscale, in quanto all’operazione non può essere applicata la normativa sul regime di realizzo controllato (ex. art. 177, comma 2 e 2-bis del Tuir), la quale, pur nel silenzio della norma, presuppone sulla base dell’ormai consolidato orientamento di prassi (Risoluzione n. 43/E 2017), che la società conferitaria rivesta la natura di società di capitali.

L’art. 177, comma 2 e 2-bis Tuir, ancora la determinazione della plusvalenza da conferimento realizzata dal conferente al valore di incremento del patrimonio netto della conferitaria, azzerando in determinate circostanza la plusvalenza da conferimento del soggetto conferente (i.e. regime di realizzo controllato).

 

Un esempio

Di seguito un esempio:

Socio A:

  • quota del 100% in Alfa, valore nominale 100, valore fiscale 100;
     
  • PNC di Alfa= 250, 100 capitale sociale, 150 riserve di utili;

conferisce le quote in Beta. A fronte del conferimento delle quote di Alfa, Beta aumenta il C.S. di 100.

Plusvalenza da conferimento del Socio A: 100 (aumento C.S. di Beta) – 100 (valore fiscale della partecipazione in Alfa)= 0

Tale normativa speciale non è applicabile al conferimento di quote in società semplici rendendosi di fatto applicabile la disciplina generale di cui all’art. 9, comma 4 Tuir, alla luce della quale le quote oggetto di conferimento sono valutate in base al valore normale, ossia in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente le cui quote sono state conferite.

Ritornando all’esempio di prima:

Plusvalenza da conferimento del Socio A: 250 (PNC di Alfa) – 100 (valore fiscale della partecipazione in Alfa)= 150;

Tale plusvalenza sarebbe soggetta a tassazione secondo le regole proprie del soggetto conferente (26% in caso di conferente Persona fisica ovvero 24% in caso di società di capitali).

 

Approfondiremo meglio prossimamente come sfruttare le società semplici nei passaggi generazionali...segui la pubblicazione della seconda parte...

 

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A cura di Nicola Forner

Venerdì 28 luglio 2023

 

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