In questa seconda parte del nostro intervento sulle società semplici puntiamo il mouse sulle problematiche fiscali inerenti la tassazione dei dividendi e sul particolare caso della società semplice estera.
Nella prima parte abbiamo parlato delle opportunità della società semplice, della società semplice holding e dei relativi limiti in ambito fiscale.
In questa seconda parte tratteremo invece di:
- La complessa tassazione dei dividendi percepiti da una società semplice
- Aggravi IVIE e IVAFE
- La società di persone estera
- Osservazioni conclusive
La complessa tassazione dei dividendi percepiti da una società semplice
Introduzione
La società semplice presenta una disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti da società di capitali alquanto articolata e oggetto di diversi interventi da parte del legislatore nel corso degli anni.
In passato, ossia fino al 2017, i dividendi percepiti dalla società semplice erano imputati ai soci nel loro quadro H con le stesse modalità previste per le snc e le sas.
In sostanza, trascurando le aliquote ridotte in relazione agli utili maturati in periodi pregressi, gli stessi risultavano imponibili per il 58.14% del loro ammontare.
La dimenticanza della società semplice
A seguito di un intervento del legislatore volto ad introdurre la ritenuta alla fonte del 26% anche sulle partecipazioni qualificate, si è creato un mancato coordinamento normativo che portava ad una tassazione dei dividendi percepiti dalla società semplice nella misura integrale del 100% con le aliquote personali del socio.
A partire dal 2018, pertanto, la società semplice è risultata particolarmente onerosa anche sotto il profilo fiscale in sede di distribuzione di dividendi da parte delle società partecipate, in quanto, la riforma della tassazione dei dividendi operata dalla L. 205/2017 si è dimenticata di estendere alle società semplici, l’imponibilità dei dividendi sul 58,14% del loro ammontare.
La tassazione, infatti, si attesta sul 100% dell’ammontare dei dividendi.
L’Agenzia avrebbe potuto affermare che ragioni di ordine logico sistematico portano a ritenere che le società semplici tassano i dividendi come le altre società di persone, ma così non è stato.
Ed infatti le istruzioni al modello Redditi società di persone 2019 per il 2018 hanno previsto la tassazione integrale.
L’aggravio che ne usciva non risultava assolutamente trascurabile.
Vedremo come il legislatore sia dovuto successivamente intervenire per porre rimedio a questa distorsione[8].
Si consideri la seguente tabella dove si distinguono le varie casistiche di soci.
Abbiamo ipotizzato di assoggettare il reddito della srl all’ires e all’irap ordinari.
Abbiamo inoltre ipotizzato di applicare le addizionali regionali nella misura del 2%.
Ovviamente, il dividendo distribuibile dalla srl è sempre pari a 721 ossia al reddito di 1.000 al netto della tassazione di 279.
In ipotesi di detenzione diretta come persona fisica (Caso A) il dividendo subirà