La Corte di Cassazione ha chiarito il concetto di oggettive situazioni di impedimento ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società di comodo.
Il caso: diniego di rimborso IVA per le società di comodo
Nella specie, per quanto di interesse, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva rigettato l'appello principale dell'ufficio e quello incidentale della società nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un diniego sull'istanza di rimborso dell'IVA per l'anno di imposta 2008.
Il diniego si fondava sul rilievo che la società non fosse operativa e che, pertanto, ai sensi dell'art. 30, comma 4, L. n. 724/1994, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'IVA non era ammessa al rimborso, né poteva costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 17 Dlgs. n. 241 del 1997.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che, nel caso di specie, l'inoperatività della società consortile fosse dovuta a cause oggettive non imputabili alla stessa, essendo stata la costruzione dei termovalorizzatori impedita da una sentenza del Giudice Europeo, alla quale era poi seguito il diniego delle autorizzazioni amministrative e il conseguente abbandono del progetto.
La ricorrente Amministrazione, in particolare, deduceva che la sentenza impugnata era affetta da nullità perché sorretta da una motivazione meramente apparent