Approfondiamo la sanatoria della notifica degli atti impositivi per cui risulta raggiunto lo scopo: il caso dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento successiva ad una cartella di cui si contesta la notifica.
La natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l’avviso di accertamento, non osta a che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo dell’atto previsto dagli artt. 156 e 160 codice procedura civile, considerato anche l’espresso richiamo alle norme sulle notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
A maggior ragione la regola della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto è applicabile alla cartella di pagamento, atto della riscossione avente la duplice natura di comunicazione dell’estratto del ruolo e di intimazione ad adempiere.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.