Dopo la chiusura della consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 18, del 28 giugno 2023, che segue la bozza pubblicata in consultazione lo scorso 6 giugno; l’Agenzia fa il punto sull’agevolazione fiscale introdotta con la tassa piatta incrementale, cosiddetta “flat tax incrementale”, che è contenuta nell’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).
Flat tax incrementale: i soggetti ammessi al beneficio
I soggetti che possono beneficiare della "flat tax incrementale", per il solo anno 2023, sono:
- le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, titolari di reddito di impresa cui all'articolo 55 DPR 917/86, cd. TUIR, indipendentemente dal regime contabile adottato, ferma restando l'esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d'imposta 2023, il regime forfetario (di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti.
I tecnici delle Entrate sono del parere che poiché la norma fa riferimento alle "persone fisiche esercenti attività d'impresa", ai fini dell'accesso al beneficio previsto, non è sufficiente la mera titolarità di un reddito d'impresa.
Ai fini dell'applicazione del regime della "flat tax incrementale", la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall'imprenditore individuale nell'ambito dell'attività d'impresa.
Occorre, tuttavia, che la partecipa