Il contribuente che vende gli arredi del proprio appartamento, a seguito della cessione dell’immobile, non realizza reddito imponibile.
In questi termini si è espressa la Sezione Civile della Corte di Cassazione osservando che, al fine di tassare ai fini Irpef, occorre che l’ufficio fornisca la prova dell’intento speculativo che caratterizza l’attività commerciale di vendita, sia pure realizzata in modo occasionale.
Cessione di arredo domestico: la vicenda processuale
Un medico stipulava contratto di vendita immobiliare riguardante una abitazione, procedendo, allo stesso tempo, alla cessione di tutti gli arredi (di pregio e valore) presenti nell’appartamento.
La competente Direzione Provinciale delle entrate emetteva avviso di accertamento attribuendo al reddito conseguito dalla vendita degli arredi natura di compenso derivante dall’attività professionale, senza peraltro richiedere al lavoratore autonomo contezza sulla documentazione del relativo costo.
Il professionista, in sede di accertamento con adesione, produceva gli elementi probatori costituiti dalle fatture riferite al mobilio oggetto della cessione
L’Agenzia delle entrate riconosceva parzialmente la fondatezza delle doglianze del contribuente, riducendo la pretesa da Euro 218.286,00 ad Euro 80.632,00, di cui Euro 58.000,00 reddito presunto derivante dalla vendita degli arredi.
Il contribuente proponeva ricorso avvero l’avviso di accertamento ma i Giudici di merito condividevano, in entrambi i gradi di giudizio, la rettifica dell’ufficio delle entrate riguardante l’asserita natura reddituale pari ad Euro 58.000,00 derivante dalla vendita degli arredi.
In particolare la Commissione Tributaria Regionale, aveva riqualificava la fatt