Emergenza Caldo 2023: indicazioni per la gestione dei lavoratori e delle attività

In questi roventi giorni di Luglio 2023, a causa degli eventi meteo estremi che stanno interessando l’Italia, si è posto l’accento sulla tutela dei lavoratori e delle loro condizioni di lavoro. Le alte temperature risultano essere un rischio durante l’attività lavorativa: ecco come difendersi e, se del caso, accedere alla Cassa Integrazione

La situazione di caldo estremo che sta interessando tutta la penisola ha comportato anche la necessità di intervenire per tutelare i lavoratori che in alcuni casi sono costretti a lavorare in situazioni di grande difficoltà ed emergenza, e dalle quali possono sorgere notevoli danni – anche ingenti – alla salute dei prestatori di lavoro.

Su tale argomento si è espresso inizialmente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 5056 del 13 luglio 2023, alla quale è seguita una comunicazione INPS, fornita con il Messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023.

Ma non è tutto, in quanto a seguito di ciò si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con uno specifico Vademecum riguardante i rischi lavorativi in caso di esposizione alle alte temperature.

Parallelamente, sempre il MLPS ha avviato un tavolo di confronto con gli Enti preposti alla gestione dei rapporti di lavoro e con le associazioni datoriali e sindacali, allo scopo di addivenire a un protocollo congiunto che possa tutelare per davvero i lavoratori da tali rischi.

 

Le indicazioni INL per l’emergenza caldo

L’esposizione a temperature estreme comporta l’aumento di rischio infortunistico, in quanto la prestazione lavorativa è esposta a situazioni di particolare vulnerabilità: ciò è stato specificato dall’Ispettorato del

Lavoro all’interno della propria Nota. In ragione infatti delle condizioni climatiche, l’Istituto ha cercato di richiamare l’attenzione sui rischi legati ai danni da calore, allo scopo di prevenire i rischi da stress termico.

Secondo l’Ispettorato infatti, tenuto conto che mansioni maggiormente esposte a tale rischio sono quelle in campo edile e stradale, estrattive agricole, della manutenzione del verde, del comparto marittimo e balneare, bisogna porre particolare attenzione agli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata, le quali che comportano un grande rischio di stress termico. Inoltre ci sono specifiche mansioni interessate da intenso sforzo fisico e da eventuale necessità di utilizzo di dispositivi di protezione individuale che possono aggravare la situazione di temperature meteo già difficili da gestire.

Come specificato dall’Ispettorato del Lavoro, in caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o percepite in ragione della specificità della lavorazione in atto, le aziende possono richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), segnalando come causale “eventi meteo”.

Sono considerate elevate le temperature superiori a 35 gradi; in caso di richiesta di CIGO, all’interno della relazione tecnica sarà necessario indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il tipo di lavorazione in atto, senza necessità di produrre specifiche dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

La CIGO è riconosciuta inoltre in tutti i casi in cui il Responsabile della Sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni – indipendentemente dalle temperature rilevate – perché ritiene sussistano rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

NdR: Abbiamo già commentato qui le indicazioni dell’INL per l’emergenza caldo di Luglio 2023

 

Le indicazioni INPS su Cassa Integrazione per alte temperature rilevate o percepite

Con successiva comunicazione interviene sull’argomento anche l’Istituto Previdenziale, precisamente con il Messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, con il quale viene posto l’accento sulle richieste di integrazione salariale per eventi meteo.

Come già detto, si può accedere alla Cassa Integrazione laddove le temperature meteo superino i 35 gradi: l’Istituto Previdenziale sottolinea che anche temperature inferiori a 35 gradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento di CIGO qualora la temperatura percepita sia più elevata di quella reale; ciò avviene ad esempio quando si registra un alto tasso di umidità che concorre a determinare una temperatura percepita superiore rispetto a quella reale.

Inoltre bisogna segnalare l’importanza della lavorazione effettuata, in quanto anche in base a ciò si potrà dare rilievo alla temperatura percepita anziché a quella reale; anche temperature inferiori a 35 gradi possono infatti essere idonee ad accedere al trattamento di integrazione salariale se le attività sono ad esempio svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportano l’utilizzo di materiali o in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

La stessa cosa vale però anche per le lavorazioni al chiuso se le stesse non possono beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
In alternativa a quanto detto finora, se la sospensione dell’attività lavorativa è disposta dal RLS il datore di lavoro non dovrà produrre ulteriori documentazioni, perché è proprio tale soggetto – preposto alla vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori – che ritiene non ci siano le condizioni per poter continuare le lavorazioni.

 

Vademecum del Ministero Lavoro

Per completare tale disamina è bene segnalare il Vademecum pubblicato il 20 luglio 2023 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per evitare infatti colpi di calore, esaurimento da calore e lesioni dovute ad affaticamento, mancanza di concentrazione e scarse capacità decisionali, è bene che il datore di lavoro ponga particolare attenzione a tale problematica.

Il Ministero del Lavoro sottolinea che è necessario ridurre lo stress termico sul luogo di lavoro adottando misure tecniche e organizzative e istituendo un piano d’azione per il calore; tra tali misure si inseriscono per esempio l’adattamento dei processi di lavoro, l’utilizzo di schermature o barre riflettenti, l’isolamento di macchinari che generano calore, la fornitura – su trattori, camion e altri macchinari simili – di cabine chiuse climatizzate, la riduzione di umidità, e l’utilizzo di sistemi di ventilazione, la riduzione del calore radiante del sole attraverso l’ombreggiamento dalla luce solare diretta con tende, l’utilizzo dell’aria condizionata e di adeguata ventilazione e deumidificazione, oltreché la fornitura eventuale di ventilatori da scrivania.

Per quanto riguarda invece gli ambienti esterni, in ragione del rischio maggiore dovranno essere predisposte precise misure di prevenzione per ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore. Tra queste il Ministero cita ad esempio l’individuazione e la formazione di un responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteo, evitare l’esposizione diretta alla radiazione solare attraverso tettoie che possano permettere di lavorare all’ombra, evitare di lavorare durante le ore di maggior caldo, fornitura di copricapi ai lavoratori e di acqua, così come istruire al contempo i lavoratori sui possibili danni da calore e sulle azioni da mettere in atto.

 

a cura di Antonella Madia

Lunedì 24 Luglio 2023