Vediamo come le varie agevolazioni previste dalla tregua fiscale 2023 impattano sui reati relativi agli omessi versamenti fiscali.
Puntiamo il mouse anche al caso dell’applicazione della sanatoria all’omesso versamento IVA.
L’art. 23, del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni in L. n. 56/2023, prevede che i reati di cui agli articoli
- 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate),
- 10-ter (Omesso versamento di IVA),
- 10-quater, comma 1 (Indebita compensazione),
del D.Lgs. n. 74/2000, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della L. n. 197/2022, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
Il caso: la corretta definizione dei termini di pagamento dei debiti tributari
Il contribuente da’ immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
Il processo di merito è sospeso sino al momento in cui il giudice è notiziato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
Durante tale periodo di sospensione possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’art. 392 del codice procedura penale.
In pratica, ordinariamente, in forza di quanto disposto dall’art. 13, del D.Lgs. n. 74/2000, il termine ultimo per il pagamento è l’apertura del dibattimento penale, mentre in via speciale la causa di non punibilità è automatica nel momento in cui la definizione è stata conclusa con il pagamento di tutte le rate, sempre che non sia intervenuta prima la sentenza di appello.
Ciò significa che la sentenza di primo grado di condanna, impugnata, non incide sulla speciale causa di non punibilità.
Analizziamo, in questo intervento, la norma di tregua fiscale e uno dei reati maggiormente interessati, l’omesso versamento Iva, intercettato attraverso la liquidazione della dichiarazione, che più volte è stato oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione.
L’omesso versamento Iva ai fini amministrativi
La Legge di Bilancio per il 2023 – L. n. 197 del 29 dicembre 2022 – con i commi da 153 a 159, del maxi art. 1, ha predisposto un pacchetto per gli avvisi bonari, prevedendo un doppio binario per la definizio