Solo la strada del rimborso in caso di errori nella determinazione dell’imposta di bollo virtuale

In una recentissima risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate esprime il proprio parere sulle modalità per recuperare l’imposta di bollo versata in eccedenza rispetto a quella dovuta: non è possibile l’integrativa a favore, ma solo istanza di rimborso.

imposta di bollo virtualeIn base all’art. 15 del DPR 642/1972, il contribuente ha la possibilità di assolvere l’imposta di bollo “in modo virtuale”, per determinati atti e documenti.

 

Assolvimento imposta di bollo in modo virtuale: il procedimento

La procedura per il pagamento del bollo virtuale è riassumibile come segue:

  • il contribuente chiede una preventiva autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, presentando l’istanza e una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno;
     
  • a partire dall’anno solare seguente il primo periodo di operatività del pagamento virtuale, il contribuente autorizzato, alle previste scadenze, presenta una dichiarazione contenente l’indicazione del numero di atti e documenti emessi nell’anno precedente, con gli elementi utili per la liquidazione dell’imposta;
     
  • sulla base dei dati desumibili dalla dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate liquida definitivamente a consuntivo l’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva;
     
  • la liquidazione definitiva, “ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso”.

Può succedere che il contribuente commetta un errore nella dichiarazione: come rimediare a questo, nel caso in cui abbia versato più del dovuto?

Nella recente risposta a interpello n. 350, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata su questo.

 

In caso di errore vi è solo il rimborso…

Secondo l’Agenzia delle Entrate, non è ammissibile la soluzione proposta dal contribuente, per una dichiarazione sostitutiva “a favore”, ove la dichiarazione presentata sia errata “in danno” del dichiarante.

Dall’esame delle istruzioni al modello di dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale, emerge che non è (più) previsto un termine ultimo entro il quale inviare la dichiarazione sostitutiva.

Inoltre, sempre secondo l’Agenzia, sebbene la disciplina del ravvedimento operoso abbia portata generale, essa riguarda le sanzioni applicabili in presenza di violazioni tributarie e, pertanto non può trovare applicazione nel caso di specie, in cui il contribuente intende correggere con tale strumento eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno.

Inoltre, in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, avendo la norma carattere tassativo ove individua il suo campo di applicazione limitandolo alle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei sostituti d’imposta e dell’IVA.

Pertanto, nel caso di specie, per recuperare l’imposta di bollo corrisposta in eccesso dall’istante, è necessario chiedere il rimborso mediante apposita istanza, entro tre anni a decorrere il giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

L’imposta pagata in eccesso non può essere compensata con i versamenti futuri dell’imposta di bollo.

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 23 Giugno 2023