Insieme alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi scade anche il termine per il versamento annuale al Registro Imprese del diritto annuale 2023.
In questo articolo vediamo come calcolarlo e quali sono i soggetti obbligati al versamento.
Il MIMIT ha reso noti gli importi in misura fissa e commisurati al fatturato del diritto camerale da versare entro il 30 giugno 2023.
Inoltre, è stato previsto che, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è finalizzato al finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente decreto.
Pertanto, le Camere di commercio di cui all’allegato “A” al decreto sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti.
Le misure per il diritto annuale camerale
Quanto alle misure fisse si evidenzia che queste sono state indicate nella tabella che segue, nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro applicando un unico arrotondamento finale:
- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi;
- per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nello specifico, le misure fisse per il diritto annuale 2023 sono le seguenti.
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE |
Importi 2023 |
|
Sede |
Unità locale |
|
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA |
|
|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione |
44 euro |
8.80 euro |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria |
100 euro |
20 euro |
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA |
|
|
Società semplici non agricole |
100 euro |
20 euro |
Società semplici agricole |
50 euro |
10 euro |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 |
100 euro |
20 euro |
Soggetti iscritti al REA |
15 euro |
|
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO |
|
|
Per ciascuna unità locale/sede secondaria |
55 euro |
Diritto camerale 2023: gli importi per chi paga in base al fatturato
Le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (le altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e per le quali siano previste misure fisse o transitorie) il calcolo del diritto camerale 2023 dovrà essere effettuato applicando al proprio fatturato l’aliquota prevista.
E’ opportuno che le medesime applichino al fatturato 2022 le seguenti aliquote:
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) |
ALIQUOTE |
|
da euro |
a euro |
|
0 |
100.000,00 |
€ 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
|
0,001% |
Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Diritto Camerale 2023: modalità e termini di versamento
Il diritto camerale viene versato:
- in unica soluzione;
- con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi secondo i termini su richiamati.
La nota in oggetto specifica che le misure su indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio.
In particolare, viene specificato che le maggiorazioni riferite al triennio 2023-2025 devono essere deliberate dalle singole Camere di Commercio e dovranno essere autorizzate dal Ministero.
Calcolo diritto camerale 2023
Per calcolare il diritto camerale 2023 bisogna procedere secondo le seguenti istruzioni:
- determinare quanto dovuto per la sede legale;
- calcolare il 20 per cento per ciascuna unità locale, se presente;
- sommare le due voci: sede legale + unità locale;
- applicare la riduzione del 50 per cento;
- applicare la maggiorazione del 20 per cento.
L’importo così ottenuto deve essere arrotondato secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 prima al centesimo e poi all’unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
I soggetti obbligati al pagamento
I soggetti obbligati al versamento dell’imposta dovuta alle Camere di Commercio sono:
- le imprese individuali;
- le società di persone e di capitali;
- i consorzi;
- gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti;
- le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
- i soggetti iscritti al R.E.A.
Pagamento diritto camerale 2023 con modello F24: istruzioni e codice tributo
Per il versamento del diritto camerale sarà necessario utilizzare il modello F24 e il codice tributo 3850.
Il modello F24 dovrà essere compilato alla sezione “IMU ed altri tributi locali” e sotto il “codice ente/codice comune” bisognerà indicare il codice del Comune in cui è situata la sede legale dell’impresa.
Le imprese che si iscrivono alla Camera di Commercio nel 2023 dovranno versare il diritto annuale al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica; analogamente per le iscrizioni di nuove unità locali.
In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24.
La scadenza del pagamento
Per le imprese e le unità locali già esistenti al 1° gennaio 2023, il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi, ossia entro il 20 luglio (siamo in attesa dell’ufficialità della proroga) o 31 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento.
Fonte: Nota del MIMIT n. 339674 dell’11 novembre 2022.
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A cura di Giovanna Greco
Giovedì 22 giugno 2023