E’ non spettante il credito da cessione del superbonus utilizzato prima della maturazione

L’Agenzia ha affermato che, nell’ambito normativo del superbonus 110%, l’errata indicazione del codice fiscale nelle fatture emesse e nelle comunicazioni rappresenta un errore sostanziale, ma che può essere sanato prendendo a base la sanzione per credito non spettante.

Con una risposta ad interpello pubblicata ieri, 14 giugno, Agenzia Entrate conferma ancora una volta i punti che occorre tenere a mente per comprendere quando un credito erroneamente compensato sia da considerarsi non spettante o non esistente. Nel caso in esame si tratta di un credito da superbonus utilizzato prima della maturazione

 

Il caso credito da Superbonus utilizzato prima della maturazione

Il caso era quello di un utilizzo in compensazione della quota annuale del credito derivante dallo sconto in fattura ricevuto in luogo dei compensi per i lavori rientranti nell’agevolazione del 110% effettuati su un condominio.

Dopo aver effettuato le comunicazioni di cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato al contribuente di aver annullato gli effetti dell’istanza rilevando un errore di compilazione delle fatture di vendita consistente nell’errata indicazione del codice fiscale del condominio, che si è riverberata nella comunicazione di cessione del credito.

Il contribuente – in evidente buona fede – ha proceduto all’annullamento delle comunicazioni per l’esercizio dell’opzione e per effetto del venir meno del credito si aveva la necessità di riversare quanto compensato tramite ravvedimento operoso.

 

Credito non spettante o inesistente?

Chiedeva quindi se tale credito da riversare rientrasse nella definizione di ”credito non spettante” oppure in quella di ”credito inesistente’‘ poiché da ciò come noto dipende l’entità delle sanzioni edittali a base del ravvedimento operoso.

NdR: approfondisci qui i profili sanzionatori del credito tributario non spettante o inesistente

L’Agenzia ha confermato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che per considerare inesistente il credito devono ricorrere entrambi i requisiti normativi, ossia:

  1. mancanza del presupposto costitutivo (ossia il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente),
  2. l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

In caso contrario, ossia se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

L’errore o l’omissione relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e, quindi, del credito ceduto, può essere definito sostanziale (come l’errata indicazione del codice fiscale del cedente).

Il contribuente ha intestato correttamente al condominio le fatture emesse ed inserito, nella relativa descrizione dell’oggetto dell’operazione, la giusta dicitura che richiamava le opere di riqualificazione energetica e gli estremi catastali del condominio, ne ha però erroneamente indicato il codice fiscale. Le comunicazioni di ”sconto in fattura” risultano quindi trasmesse per conto del codice fiscale errato.

Nel caso in questione, il credito compensato si ricollega ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, nell’intestazione e nella parte descrittiva con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili.

L’intervento fatturato resta il medesimo, come si evince dall’intestazione e dalla parte descrittiva delle fatture stornate.

 

Il credito da superbonus non maturato è non spettante

Conseguentemente, il credito da superbonus in parola può dirsi ”reale, benché ”correttamente’‘ maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, ”non spettante” al momento della compensazione.

NdR: riferimento di prassi risposta ad interpello n. 348/2023

a cura di Danilo Sciuto

Giovedì 15 Giugno 2023