In caso di vendita frazionata dei beni strumentali non è dunque esclusa la tassabilità, ai fini Irap, della relativa plusvalenza, non potendosi ragionare in termini di cessione d'azienda, in quanto la stessa presuppone il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di soggezione ad Irap delle plusvalenze da cessione di immobile strumentale.
Il caso di Cassazione: richiesta di rimborso IRAP per plusvalenze da cessione immobile strumentale
Nel caso di specie, la contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irap versata, per l'anno d'imposta 2008, in relazione alla plusvalenza derivante dalla dismissione di un proprio stabilimento produttivo, mediante "alienazione del fabbricato, dell'area circostante e di tutti i beni strumentali".
Il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate era stato poi impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale aveva accolto il ricorso sul presupposto che l'operazione in questione avesse natura straordinaria, non dovendo quindi la plusvalenza derivatane computarsi ai fini della determinazione della base imponibile Irap.
L'Agenzia aveva proposto appello, deducendo la rilevanza, ai fini dell'Irap, delle plusvalenze generate dalla