In tema di spese di rappresentanza e di pubblicità, il criterio discretivo va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta, attraverso il conseguente aumento della notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, in modo da incrementare le relative vendite.
Spese di rappresentanza e spese di pubblicità: alcuni chiarimenti dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità.
Il caso: contributo all’organizzazione di un grande evento mondano
Nel caso di specie, la società, una società non residente di diritto svizzero, impugnava il provvedimento di diniego di rimborso dell'Iva corrisposta a fronte di somma da essa versata alla controllata di diritto italiano, quale contributo alle spese di organizzazione di un grande evento mondano.
L'Ufficio motivava il diniego sul rilievo che si trattava di spese di rappresentanza, escluse dal rimborso, e non di spese di pubblicità.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata anche in secondo grado.
La Cassazione, poi, su ricorso della Agenzia delle Entrate,
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