Determinazione del reddito d’impresa: alcuni casi pratici

di Giancarlo Modolo

Pubblicato il 5 giugno 2023

Rispondiamo in modo pratico ad alcuni dubbi sulla determinazione del reddito d’impresa in casi particolari quali la ripresa dopo la sospensione degli ammortamenti, il principio di cassa allargato, ammortamento beni di valore inferiore a 516,46 euro, imputazione reddito per trasparenza.

Riserva indisponibile conseguente agli ammortamenti sospesi

Domanda

determinazione reddito impresaQuando sussiste la possibilità di "liberare" la riserva indisponibile da ammortamento sospeso? Nel primo esercizio in cui verrà ripreso l'ammortamento, successivo alla sospensione, oppure alla fine del processo di ammortamento del bene (quindi in concomitanza con l'ultima quota di ammortamento)?

 

Risposta

La sospensione degli ammortamenti non costituisce un obbligo, ma una mera facoltà accordata ai soggetti la cui attività è stata temporaneamente interrotta, rallentata o danneggiata dalla pandemia da Covid-19.

In concreto e indipendentemente dall’imputazione a conto economico degli ammortamenti, è stata prevista la loro integrale deduzione in dichiarazione dei redditi, con l’effettiva partecipazione dei medesimi alla formazione dell’imponibile fini Ires e Irap.

Nell’ipotesi di adozione della disciplina derogatoria, gli amministratori sono tenuti a fornire un’adeguata informativa in Nota integrativa chiarendo le motivazioni a supporto della scelta operata, oltre a specificare sia i singoli cespiti o le categorie di immobilizzazioni oggetto di intervento, sia la quota di ammortamento sospesa in termini percentuali, mentre per i contribuenti che non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa, le quote di ammortamento sospese devono essere annotate in calce allo Stato patrimoniale.

L’utile d’esercizio che si genera dalla mancata rilevazione degli ammortamenti deve essere destinato a una riserva indisponibile, al netto dell’eventuale fiscalità differita, distintamente indicata sia a bilancio, sia in Nota integrativa, tenendo presente che l’eventuale mancanza dell’utile d’esercizio, detta “riserva indisponibile” deve essere integrata sia con le riserve disponibili esistenti, sia, in assenza di altre riserve o di insufficienza delle medesime, con gli utili degli esercizi successivi.

La “rise