Con la conversione in Legge del Decreto bollette sono state apportate ulteriori modifiche ai termini per il versamento delle rate della definizione liti pendenti. Vediamo cosa cambia.
In un precedente contributo, abbiamo illustrato gli slittamenti previsti dal decreto c.d. “bollette” (D.L. n. 34/2023) sui tempi e termini degli istituti facenti parte della “Tregua Fiscale”.
In tale decreto, in sede di conversione in legge avvenuta nei giorni scorsi (L. n. 56/2023), è stata apportata una ulteriore modifica al calendario delle rate.
Con riferimento a tale istituto, come si ricorderà, il D.L. ha posticipato sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia quello per presentare la domanda di definizione liti pendenti, che andrà presentata dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.
Entro il 10/10/2023 il contribuente interessato dovrà poi produrre la dichiarazione di volersi avvalere della definizione, depositandone la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata.
Definizione liti pendenti: come cambia il calendario delle rate da versare
Dopo la conversione, il calendario – che si spera definitivo – prevede che le prime tre rate scadano il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.
Inoltre, le rate successive potranno essere versate in un massimo di cinquantun rate mensili di pari importo con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024.
Viene fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resterà ferma al giorno 20 del mese.
Quindi le rate dalla quarta alla quindicesima avranno scadenza ogni 31 del mese, salvo quella di dicembre che scadrà il 20.
Adesione alla definizione: quali benefici
Si ricordano i benefici legati alla adesione alla definizione.
Il contribuente avrà comunque lo stralcio delle sanzioni e degli interessi; per quanto riguarda le imposte, a prescindere dai fatti intervenuti nel corso del 2023, se:
- il ricorso è “pendente iscritto nel primo grado” al 1° gennaio 2023, avrà diritto alla riduzione del 10% dell’imposta;
- l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, pagherà il 40% delle imposte;
- l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dall’esito del primo grado), si paga il 15% delle imposte;
- il processo pende in Cassazione al 1° gennaio 2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte;
- se invece è il contribuente che, in primo o in secondo grado (conta lo stato del processo all’ 1/1/23), è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte;
- se il processo è pendente in sede di rinvio (art. 63 del D. Lgs. n. 546/92) si definisce pagando il 90% delle imposte (cfr. provvedimento 1/2/2023 n. 30294);
- in caso di lite riguardante le sole sanzioni, se non c’è stata ancora sentenza, o è stata sfavorevole al contribuente, c’è lo stralcio del 60%, mentre se la sentenza è favorevole, c’è lo stralcio dell’85%; lo stralcio è invece totale se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e il tributo, in qualsiasi modo, è stato pagato o definito.
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A cura di Danilo Sciuto
Giovedì 1 giugno 2023